Sentenza n. 13084/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, - graduatorie nazionali di merito nominative per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) per l'a.a. 2025/2026, pubblicate nell'area riservata del portale CINECA Universitaly in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui la ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio di 337,3, è stata assegnata all'Università dell'Aquila anziché all'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli (sua prima scelta), e nella parte in cui la controinteressata è stato assegnato a quest'ultima sede con punteggio inferiore; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, in particolare dell’art. 1 e degli Allegati 1, 2 e 3, recante la modifica dei criteri per la formazione delle graduatorie e l'introduzione di nove sezioni di merito con attribuzione di punteggi aggiuntivi forfettari; - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 e del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, limitatamente alle parti in cui disciplinano o rinviano all'algoritmo di scorrimento delle sedi in contrasto con l'ordine meritocratico; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di assegnazione delle sedi universitarie generati dal sistema informatico CINECA; quanto al ricorso per motivi aggiunti, - della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026 riepilogativa delle assegnazioni per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l’a.a. 2025/2026, nella parte in cui la ricorrente, con punteggio di 337,30, risulta assegnata all'Università dell'Aquila, mentre le controinteressate risultano assegnate all'Università “Luigi Vanvitelli” con punteggi inferiori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali e atti di assegnazione della sede per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al semestre filtro di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, dopo le prove d'esame è stata assegnata all'Università degli Studi dell'Aquila, indicata come ottava preferenza, pur avendo conseguito 337,3 punti. Ha impugnato la graduatoria dell'8 gennaio 2026, il decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, i decreti ministeriali n. 418 del 30 maggio 2025 e n. 454 del 16 luglio 2025 e gli atti applicativi dell'algoritmo di assegnazione, deducendo l'illegittimità dei criteri di formazione delle graduatorie, delle sezioni di merito e dei punteggi aggiuntivi, nonché del meccanismo di scorrimento delle sedi, ritenuto incompatibile con l'ordine meritocratico. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, nella parte in cui confermava l'assegnazione della ricorrente all'Aquila e assegnava la sede “Luigi Vanvitelli” a candidate con punteggi inferiori. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso introduttivo non aveva tempestivamente impugnato la graduatoria definitiva e che i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto il 14 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la graduatoria dell'8 gennaio 2026 costituiva un atto inserito in una sequenza procedimentale destinata a concludersi con la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, atto conclusivo idoneo a consolidare definitivamente la posizione delle candidate. La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva impediva quindi che l'eventuale annullamento degli atti anteriori potesse incidere sull'assetto ormai consolidato. Il generico riferimento, contenuto nel ricorso, a ogni atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale non era sufficiente a sostituire l'impugnazione specifica della graduatoria definitiva. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili perché notificati il 14 maggio 2026, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della graduatoria definitiva il 28 gennaio 2026 sul portale Universitaly. Tale pubblicazione è stata ritenuta idonea a determinare la piena conoscibilità dell'atto da parte delle candidate direttamente interessate e, quindi, a far decorrere il termine per ricorrere. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza camerale, quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state avvisate.
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
Il termine per proporre l'azione di annullamento decorre, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul portale Universitaly, ritenuta idonea a garantire la piena conoscibilità dell'atto agli interessati.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al giudice di sottoporre alle parti il possibile profilo d'ufficio di irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività della notificazione.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Disciplina la sequenza procedimentale di formazione delle graduatorie per l'ammissione al secondo semestre, prevedendo la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026 quale atto conclusivo idoneo a determinare la posizione degli aspiranti.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive articolate in più fasi, la graduatoria definitiva costituisce l'atto conclusivo che consolida la lesione della posizione del candidato; la mancata tempestiva impugnazione di tale atto può rendere improcedibile il ricorso anteriormente proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali.
- L'annullamento di un atto provvisorio o endoprocedimentale non può utilmente incidere sull'assetto definitivo risultante da una graduatoria successiva non tempestivamente impugnata.
- Il generico riferimento, nel ricorso, a ogni atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale non equivale all'impugnazione specifica dell'atto conclusivo della procedura e non esonera il ricorrente dal rispettare il termine decadenziale.
- La pubblicazione della graduatoria definitiva sul portale istituzionale destinato alla procedura può determinare la piena conoscibilità dell'atto da parte dei candidati direttamente interessati e far decorrere il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 29 c.p.a.
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