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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30231/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva nullità per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. in relazione alla mancata notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello al difensore d'ufficio originariamente nominato (Avv. POZZOLINI). Sosteneva che la notifica era stata effettuata al difensore successivamente nominato (Avv. CUPPINI) e che tale circostanza avrebbe violato il diritto dell'imputato a "un difensore di sua scelta" tutelato dall'art. 6 CEDU, configurando un vizio di notifica che avrebbe reso nulla la fase di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che: il difensore d'ufficio originario (Avv. POZZOLINI) era stato sostituito in udienza, per assenza, con difensori designati ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. (prima Avv. CASONI, poi Avv. CUPPINI); il decreto di fissazione dell'appello è stato notificato all'Avv. CUPPINI, che già esercitava effettivamente la difesa e aveva proposto l'appello; secondo orientamento consolidato la notifica può essere effettuata indifferentemente al difensore d'ufficio originario o al sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., non essendo prevista una duplice notifica. Non essendovi stata tempestiva eccezione in sede di trattazione orale, non si è ravvisata lesione dei diritti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Norma che individua il reato oggetto del processo (ricettazione o altra fattispecie specificata dall'articolo); qui è la norma sulla quale è fondata la condanna di primo grado. La Corte non discute il merito della fattispecie in questa sede di inammissibilità.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come fondamento della presunta nullità per vizio di notifica; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la notifica al difensore effettivamente onerato della difesa è valida e non si configura una nullità quando il sostituto è stato legittimamente nominato e ha agito in giudizio.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la possibilità di nominare, in udienza, un difensore in sostituzione del difensore d'ufficio originario. La Corte ha interpretato che il difensore nominato ai sensi di questo comma assume i doveri della difesa e deve poter ricevere le notificazioni, rendendo valida la notifica al sostituto.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)

    Rinvocato dal ricorrente come tutela del diritto ad avere un "difensore di sua scelta". La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione di tale diritto perché la sostituzione del difensore è stata regolare e la difesa è proseguita senza soluzione di continuità; dunque la notifica al difensore effettivamente incaricato non ha compromesso il diritto di difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di sanzione in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha applicato questa norma per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 37590 del 06/10/2020)

    Precedente richiamato a sostegno del principio che, in caso di nomina di difensore d'ufficio e successiva designazione di un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., la notifica può essere fatta indifferentemente all'uno o all'altro senza ledere i diritti dell'imputato, atteso il carattere unitario della difesa d'ufficio.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di fissazione dell'appello al difensore effettivamente incaricato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. è valida: non è richiesta una duplicazione della notifica al difensore d'ufficio originario quando questi è stato sostituito in udienza.
  • La sostituzione del difensore in udienza crea una continuità della difesa: il sostituto assume i doveri del difensore e può ricevere gli atti processuali rilevanti anche per la fase successiva.
  • Per far valere vizi di notifica o di rappresentanza occorre eccepirli tempestivamente: la mancata deduzione in sede di trattazione orale può comportare perdita della rilevanza del vizio per carenza di tempestività.
  • Il diritto dell'imputato a un "difensore di sua scelta" (art. 6 CEDU) non implica un'astratta esigenza di notifica a più soggetti quando è già costituita una rappresentanza difensiva effettiva e continuativa.
  • Se si ritiene che vi sia stata una nullità di notifica, è opportuno documentare il concreto pregiudizio subito e sollevare l'eccezione al più presto nel processo, preferibilmente prima della trattazione, per preservare il rimedio.
  • In caso di ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso manifestamente infondato.

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