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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18871/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con unico motivo di violazione di legge processuale: si denunciava che il procedimento di appello era stato trattato in pubblica udienza anziché con il rito cartolare, senza che il difensore dell'appellante fosse stato avvisato e messo in condizione di intervenire e replicare alle conclusioni del Pubblico ministero; si lamentava inoltre la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni scritte del PM, impedendo la replica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la celebrazione in pubblica udienza non lede in sé il diritto di difesa e, nel caso concreto, non risultò alcun pregiudizio (dal verbale risultava che il PM non era presente né intervenuto). Quanto alla mancata comunicazione delle conclusioni del PM, la Corte ha applicato la disciplina introdotta dalla "riforma Cartabia" (vigente dal 1° luglio 2024), secondo cui, nel procedimento cartolare/rito cameralmente novellato, la cancelleria non è obbligata a comunicare d'ufficio le conclusioni del PM alle altre parti: le richieste del PG sono presentate 15 giorni prima dell'udienza e restano a disposizione delle parti, che possono ottenerne copia; eventuali comunicazioni della cancelleria sono mera cortesia e non comportano nullità. Per queste ragioni il vizio denunciato non è stato ritenuto sussistente. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Ha rigettato la richiesta della parte civile di rifusione delle sue spese, ritenendo che le brevi conclusioni scritte depositate (una pagina) non avessero fornito un concreto contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado e confermato in appello; citata per riferire l'oggetto del procedimento penale.

  • art. 610, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità del contraddittorio scritto/rito cameralmente novellato; indicato per spiegare che il procedimento può svolgersi nelle forme del contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede specifiche regole procedurali per il rito cameralmente non partecipato (cassazione); richiamato per motivare la legittimità del procedimento trattato senza udienza partecipata quando non vi è stata domanda nei termini.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Riferimento al procedimento di appello nel contesto del 'rito cartolare'; la Corte ha precisato che, dopo la riforma Cartabia, non è più prevista la comunicazione automatica delle conclusioni del PM attraverso la cancelleria.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferito in senso generale alla disciplina della cassazione e al meccanismo per la presentazione delle richieste del Procuratore generale (presentazione 15 giorni prima dell'udienza; possibilità per le parti di depositare memorie e repliche entro termini stabiliti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e giustificare l'irrogazione della sanzione accessoria prevista.

  • Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025 (Berisha)

    Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che, dopo la riforma Cartabia, la comunicazione d'ufficio delle conclusioni del PM non è più obbligatoria nei procedimenti cartolari/camerali rinnovati.

  • Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025 (Rv. 288298 - 01)

    Giurisprudenza citata in tema di diritto della parte civile a ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità celebrato a rito camerale non partecipato solo se abbia fornito un concreto contributo con memorie scritte.

  • Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025 (Altese)

    Giurisprudenza richiamata per la regola secondo cui la parte civile può ottenere liquidazione delle spese nel rito cameralmente non partecipato se ha dato un contributo utile alla decisione mediante memorie.

Massime di principio

  • La celebrazione in pubblica udienza, di per sé, non costituisce violazione del diritto di difesa rispetto al rito cartolare: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa per far valere la nullità.
  • Nel rito cameralmente non partecipato (disciplina post-riforma Cartabia) il mancato invio d'ufficio da parte della cancelleria delle conclusioni del PM non determina automaticamente nullità: il PM deve depositare le richieste con congruo anticipo (15 giorni) e le parti possono ottenere copia dalla cancelleria e presentare memorie e repliche nei termini previsti.
  • La mancanza di notifica o comunicazione di atti a mezzo della cancelleria vale solo se produce un danno concreto alla difesa; l'assenza di intervento del PM in udienza può aggravare la difficoltà di dimostrare tale pregiudizio.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza si applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese del grado e, se non è ravvisabile colpa nella causa dell'inammissibilità, può essere disposta una somma alla Cassa delle ammende.
  • La parte civile ha diritto alla rifusione delle spese nel giudizio di legittimità celebrato in forma camerale solo se ha svolto, tramite memorie o altri atti scritti, un'attività sostanziale che abbia apportato un contributo utile alla decisione; meri depositi formali o brevissime conclusioni potrebbero non essere sufficienti.
  • Per evitare contestazioni procedurali è consigliabile, nei giudizi di impugnazione e di legittimità disciplinati dal rito cartolare/riformato, controllare attivamente i depositi telematici, richiedere copia alle cancellerie quando necessario e presentare tempestivamente domande di trattazione orale se si ritiene essenziale il contraddittorio in udienza.

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