Sentenza n. 2902/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 09.07.2025, notificato in data 11.07.2025, con cui è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza in precedenza disposte in favore della ricorrente, con conseguente obbligo di rilasciare la struttura di accoglienza a far data dal ricevimento del decreto, immediatamente esecutivo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza e di rilascio della struttura di prima accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza, deducendo l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione della direttiva 2013/33/UE. Ha sostenuto che, in ragione della propria particolare vulnerabilità, documentata da certificazione medica, avrebbe dovuto essere posta in condizione di rappresentare le proprie esigenze e di chiedere una proroga delle misure di prima accoglienza, eventualmente in attesa dell'inserimento in una struttura di seconda accoglienza. L'amministrazione aveva ritenuto cessate le esigenze di prima accoglienza in seguito al riconoscimento della protezione speciale, considerando revocabili le misure disposte ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 142/2015.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha riconosciuto che non esiste un automatismo in forza del quale il titolare di protezione internazionale, sussidiaria o speciale abbia diritto al passaggio dalla prima alla seconda accoglienza. Tuttavia, la cessazione o revoca delle misure deve essere preceduta da una valutazione individuale e ponderata della situazione della persona interessata, con particolare attenzione alle condizioni di vulnerabilità e nel rispetto del principio di proporzionalità, come previsto dall'art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE. L'omessa comunicazione di avvio ha impedito alla ricorrente di rappresentare le proprie condizioni personali e mediche e di chiedere una proroga dell'accoglienza, eventualmente finalizzata al previo trasferimento in una struttura di seconda accoglienza. Il giudice ha inoltre valorizzato l'art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, che consente agli enti locali, nei limiti dei posti disponibili e in assenza di accesso a sistemi specificamente dedicati, di accogliere anche i titolari di permesso per protezione speciale. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 142/2015
Individua il quadro della prima accoglienza, nel quale la ricorrente era stata ospitata in una struttura temporanea individuata dalla Prefettura.
art. 14 d.lgs. 142/2015
Costituisce la base normativa delle misure di accoglienza revocate dall'amministrazione; la loro cessazione deve essere valutata alla luce della situazione individuale della persona interessata.
art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE
la particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità
La revoca o cessazione delle misure di accoglienza richiede una valutazione individuale della situazione della persona e il rispetto della proporzionalità, senza automatismi derivanti dal riconoscimento della protezione.
art. 1-sexies d.l. 416/1989
Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (…)
La disposizione consente l'accoglienza dei titolari di protezione speciale nei servizi degli enti locali, nei limiti dei posti disponibili, quando non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale fondamento dei permessi di soggiorno per protezione speciale ammessi all'accoglienza nei servizi degli enti locali ai sensi dell'art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989.
Massime di principio
- La cessazione o revoca delle misure di accoglienza non può fondarsi automaticamente sul riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria o speciale, ma richiede una valutazione concreta e individualizzata della situazione della persona interessata.
- Nel valutare la cessazione dell'accoglienza, l'amministrazione deve considerare le condizioni di particolare vulnerabilità e applicare il principio di proporzionalità previsto dall'art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE.
- Quando la persona destinataria della cessazione dell'accoglienza versi in condizioni di vulnerabilità, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento è illegittima se le impedisce di rappresentare le proprie esigenze e di chiedere una proroga o il previo trasferimento in una struttura di seconda accoglienza.
- L'ordinamento non riconosce un automatismo al passaggio dalla prima alla seconda accoglienza per il solo fatto del riconoscimento della protezione; tuttavia, prima della revoca definitiva, l'amministrazione deve valutare se sia necessario assicurare il trasferimento della persona vulnerabile a una struttura di seconda accoglienza.
- I titolari di permesso per protezione speciale possono essere accolti, nei limiti dei posti disponibili e qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, nei servizi di accoglienza degli enti locali previsti dall'art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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