Cassazione Civile, Ordinanza n. 33529/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, da parte dell'ente previdenziale, di quattro posizioni organizzative nell'ambito di una riorganizzazione interna. La lavoratrice aveva dedotto l'illegittimità degli atti di conferimento, sostenendo di essere stata ingiustamente esclusa nonostante il possesso di un inquadramento più elevato e di titoli professionali idonei, e aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del danno da perdita di chances, quantificato nel differenziale economico che avrebbe percepito se avesse ottenuto l'incarico. In appello l'ente aveva contestato sia l'illegittimità della procedura sia il capo sul danno; la Corte d'appello ha però respinto il gravame. In Cassazione l'ente ha proposto tre motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione della circolare interna e degli accordi collettivi, sostenendo che le posizioni dovessero essere conferite ai soggetti già titolari di posizioni organizzative e che non fosse necessaria una motivazione specifica né una valutazione comparativa; 2) violazione delle norme sull'appello, deducendo che il capo sulla perdita di chances fosse stato specificamente censurato e che il giudice di merito avesse errato nel ritenere generiche le allegazioni; 3) nullità della sentenza/procedimento per avere affermato, secondo il ricorrente, l'assenza di adeguata specificità del gravame in modo erroneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e fosse comunque privo della necessaria specificità, oltre a non cogliere pienamente la ratio decidendi sulla natura ex novo delle posizioni organizzative; ha inoltre osservato che la censura sull'art. 40 d.lgs. 165/2001 era generica e non chiariva in che modo la norma fosse stata violata. Ha poi ritenuto inammissibili anche le doglianze sulla motivazione e sulla specificità dell'appello perché formulate senza il rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione, non essendo stati trascritti in modo adeguato gli atti processuali rilevanti. Conseguentemente l'ente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 e seguenti c.c.
Le regole di interpretazione degli atti negoziali richiedono, in cassazione, una specifica indicazione delle regole violate e delle modalità con cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del significato dell'atto.
art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La norma è richiamata come base della disciplina collettiva della materia, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non spiegava specificamente in che cosa la sua interpretazione o applicazione fosse errata.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione e alla struttura del giudizio, ma la Corte non ne ravvisa una violazione autonomamente scrutinabile per difetto di specificità delle censure.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. come parametro convenzionale del giusto processo, senza incidere sull'esito per la genericità dei motivi.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione di specificità dell'atto di appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato rispetto degli oneri di allegazione e specificazione.
art. 434 c.p.c.
Richiamato per la specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse sufficientemente autosufficiente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza o del procedimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato nel contesto del sindacato sulla motivazione e sull'interpretazione degli atti; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una revisione del merito.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché la decisione impugnata si conformava a principi di diritto già consolidati sulla necessità di motivazione e valutazione comparativa nelle procedure selettive.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Imposta l'onere di indicare specificamente e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti; la sua violazione rende inammissibili i motivi fondati su errores in procedendo se il ricorrente non consente il controllo diretto degli atti.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Richiama l'onere di deposito/indicazione degli atti rilevanti, non assolto dal ricorrente secondo la Corte.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
L. n. 228/2012
Richiamata come legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Le circolari interne e gli atti organizzativi dell'amministrazione non contengono norme di diritto in senso stretto: la loro interpretazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo deducendo specifiche violazioni delle regole ermeneutiche o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente lamentare, in via generica, un errato significato attribuito agli atti o una errata applicazione di criteri selettivi: occorre indicare puntualmente la regola violata, il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato e, quando si controverte su atti processuali, trascrivere gli elementi essenziali necessari al controllo di legittimità.
- Nelle procedure selettive o per il conferimento di incarichi, il potere discrezionale del datore di lavoro incontra il limite della necessità di rispettare i criteri predeterminati e di fornire un'adeguata e concreta motivazione delle valutazioni e comparazioni svolte.
- In cassazione non è consentito sostituire alla decisione di merito una diversa lettura del materiale probatorio o degli atti: una censura che miri solo a ottenere una nuova valutazione del fatto è inammissibile.
- Per denunciare un error in procedendo relativo alla specificità dell'appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso gli atti processuali rilevanti nelle parti essenziali, in modo da consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della doglianza senza ricerca autonoma negli atti di causa.
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