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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28259/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari di Ravenna ha rigettato la richiesta del pubblico ministero e ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di due indagati, ma riqualificando il fatto nel reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) anziché nel reato originariamente oggetto delle indagini e della richiesta di archiviazione, indicato come truffa (art. 640 c.p.). I ricorrenti hanno censurato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 112 Cost., 408 e 409 c.p.p. e abnormità del provvedimento, sostenendo che il GIP avrebbe oltrepassato i limiti del controllo sulla richiesta di archiviazione: a loro avviso, in presenza di una diversa fattispecie incriminatrice emersa dagli atti, il giudice non poteva ordinare l'imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione, dovendo al più disporre l'iscrizione del diverso reato nel registro delle notizie di reato o sollecitare ulteriori indagini del pubblico ministero. La doglianza principale era quindi che l'ordine di formulare l'imputazione per insolvenza fraudolenta, in luogo della truffa, sarebbe stato abnorme perché relativo a un fatto-reato diverso e non al medesimo fatto storico solo diversamente qualificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, affermando che il giudice per le indagini preliminari, in sede di controllo sulla richiesta di archiviazione, ha il potere-dovere di attribuire la corretta qualificazione giuridica al medesimo fatto storico sottoposto alla sua cognizione; l'abnormità sussiste solo se l'imputazione coatta riguarda fatti ulteriori, distinti o ontologicamente diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di archiviazione. Nel caso concreto, il GIP non ha imposto l'esercizio dell'azione penale per fatti nuovi, ma ha riqualificato le medesime condotte già emergenti dagli atti da truffa a insolvenza fraudolenta, senza necessità di ulteriori indagini. Ne è derivato che il provvedimento impugnato era legittimo e non abnorme.

Norme richiamate

  • art. 112 Cost.

    viene richiamato come norma che riserva al pubblico ministero la titolarità dell'azione penale, ma la Corte afferma che il controllo del GIP sulla richiesta di archiviazione e l'ordine di formulare l'imputazione per il medesimo fatto non ne violano il contenuto.

  • art. 408 c.p.p.

    richiamato per individuare il procedimento di archiviazione e la discovery conseguente alla fissazione dell'udienza camerale.

  • art. 409 c.p.p.

    costituisce il fondamento del potere del GIP di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione quando non condivide la richiesta di archiviazione, anche per diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto.

  • art. 335 c.p.p.

    se il giudice ravvisa un fatto ulteriore o diverso rispetto a quello oggetto della richiesta di archiviazione, deve limitarsi a disporne l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato a sostegno del principio iura novit curia e del potere del giudice di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica.

  • art. 423 c.p.p.

    indicato tra le norme che confermano che la qualificazione giuridica del fatto è prerogativa del giudice e non solo del dibattimento.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato quale ulteriore conferma normativa della competenza del giudice a riqualificare giuridicamente il fatto.

  • art. 640 c.p.

    indicato come reato originariamente oggetto di investigazione e della richiesta di archiviazione, rispetto al quale il GIP ha ritenuto non sussistenti gli elementi per l'imputazione coatta.

  • art. 641 c.p.

    reato ritenuto dal GIP configurabile sulle medesime condotte già emerse dalle indagini e oggetto dell'imputazione coatta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può disporre l'imputazione coatta anche quando ritenga che il medesimo fatto storico debba essere diversamente qualificato in diritto rispetto alla prospettazione del pubblico ministero.
  • L'abnormità dell'ordinanza di imputazione coatta ricorre solo se il giudice impone l'esercizio dell'azione penale per fatti ulteriori, distinti o ontologicamente diversi rispetto a quelli devoluti con la richiesta di archiviazione; non ricorre quando la decisione concerne la sola riqualificazione giuridica del medesimo fatto.
  • Il potere di qualificazione giuridica del fatto appartiene al giudice in base al principio iura novit curia e opera anche nella fase di controllo sulla richiesta di archiviazione, non essendo limitato al giudice del dibattimento.
  • L'ordine di formulare l'imputazione ex art. 409, comma 5, c.p.p. è strumento di controllo effettivo sull'obbligatorietà dell'azione penale e consente al GIP di prevalere sulla diversa valutazione del pubblico ministero quanto alla sussunzione giuridica dei fatti già acquisiti.
  • Quando il giudice ravvisa un fatto nuovo e autonomo emerso dalle indagini, il rimedio non è l'imputazione coatta ma l'iscrizione del diverso fatto nel registro delle notizie di reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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