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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40150/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato per vizio motivazionale: ha rilevato contraddittorietà nella motivazione della Corte di appello circa la partecipazione del Valori al reato presupposto e l'elemento soggettivo della ricettazione. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia affinché venga emendato il vizio motivazionale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per ricettazione: mancava la prova della commissione del reato presupposto (la truffa ai danni di FCA BANK) e mancava prova della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa dell'autovettura. La Corte di appello aveva invece ritenuto che le modalità e i tempi delle compravendite (acquisto pochi giorni dopo l'operazione truffaldina a prezzo inferiore e rivendita immediata) suggerissero un "programma criminoso", argomentazione che la Cassazione ha ritenuto contraddittoria rispetto all'affermazione di estraneità del Valori al reato presupposto

Norme richiamate

  • Reato di ricettazione (art. 648 c.p.)

    La pronuncia richiama implicitamente il principio che per configurare la ricettazione occorre la prova dell'origine delittuosa del bene e della consapevolezza dell'acquirente, nonché l'assenza di concorso dell'acquirente nel reato presupposto; se emerge un'ipotesi di concorso, la ricettazione non può essere ravvisata

  • Reato di truffa (art. 640 c.p.)

    La truffa è il reato presupposto contestato; la decisione evidenzia l'esigenza di prova certa della sua commissione da parte di terzi e di valutare se elementi fattuali (tempi, prezzi, modalità delle cessioni) indichino invece una partecipazione coordinata dell'acquirente alla truffa

Massime di principio

  • Per la ricettazione è necessario provare sia l'origine delittuosa del bene sia la consapevolezza dell'acquirente; l'accertamento del dolo è decisivo
  • Se gli elementi fattuali (prezzo anomalo, rapidità delle compravendite, collegamento temporale stretto) lasciano ragionevolmente intendere un coordinamento tra acquirente e autore del reato presupposto, deve essere valutata l'ipotesi di concorso e non automaticamente la ricettazione
  • La motivazione giudiziale deve essere coerente: l'uso di argomentazioni che implicano simultaneamente estraneità e partecipazione dell'imputato costituisce vizio motivazionale che può determinare l'annullamento e il rinvio
  • In caso di dubbio sulla partecipazione dell'imputato al reato presupposto il giudice di rinvio dovrà chiarire puntualmente le prove utili a distinguere tra ricettazione e concorso nel reato presupposto
  • Chi impugna una condanna per ricettazione dovrebbe porre l'accento sulla mancanza di prova dell'elemento soggettivo e sulla possibilità che i fatti descritti indichino invece una partecipazione originaria all'illecito

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