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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3711/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato una rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art.589 c.2 c.p.p. Per effetto di tale rinuncia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, con riferimento agli obblighi previsti dall'art.616 c.p.p. Decisione resa il 18/11/2021.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva rigettato l'istanza diretta a revocare la misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP per il reato previsto dall'art. 73 DPR 309/90. Il ricorrente deduceva cinque motivi: 1) mancata comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (art.311 c.1 c.p.p.); 2) mancata definizione del procedimento nei termini di cui all'art.311 c.5 c.p.p.; 3) carenza di autonoma valutazione ai sensi dell'art.309 c.9 c.p.p.; 4) vizio nella valutazione dei requisiti degli artt.273 e 274 c.p.p., in particolare il pericolo di reiterazione; 5) insussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art.73 comma 1 DPR 309/90.

Norme richiamate

  • DPR 309/90, art.73 comma IV

    art. 73 comma IV DPR 309/90

    Riferimento alla norma che disciplina la fattispecie di reato object- della misura cautelare; la misura degli arresti domiciliari era stata applicata in relazione a questa disposizione

  • DPR 309/90, art.73 comma 1

    art. 73 comma 1 DPR 309/90

    Richiamata dal ricorrente per contestare l'inquadramento della condotta; la Corte non ha esaminato nel merito tale contestazione a causa della rinuncia

  • Codice di procedura penale, art.311 comma 1

    Contestato dal ricorrente per la mancata comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza; la questione non è stata decisa nel merito a seguito della rinuncia

  • Codice di procedura penale, art.311 comma 5

    Richiamato per sostenere il superamento del termine massimo di definizione del procedimento; non esaminato nel merito per la rinuncia all'impugnazione

  • Codice di procedura penale, art.606 comma 1 lett. c)

    art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); citata a fondamento di alcuni motivi di impugnazione

  • Codice di procedura penale, art.309 comma 9

    Prevede l'obbligo di autonoma e motivata valutazione del tribunale del riesame sulle questioni sollevate: il ricorrente denunciava l'assenza di tale valutazione, ma la Corte non è entrata nel merito per la rinuncia

  • Codice di procedura penale, artt.273 e 274

    Norme relative ai presupposti e alle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione); il ricorrente contestava la valutazione di tali requisiti, ma la questione è rimasta inesaminata per la rinuncia

  • Codice di procedura penale, art.589 comma 2

    Regola la rinuncia all'impugnazione in sede di Corte: la rinuncia rituale presentata dal ricorrente ha determinato l'inammissibilità del ricorso

  • Codice di procedura penale, art.616

    Prevede l'onere di sostenere le spese processuali e può disciplinare il pagamento a titolo di ammenda; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e la somma di euro 500 alla Cassa delle Ammende in base a questa disposizione

Massime di principio

  • Una rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art.589 c.2 c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame nel merito delle questioni dedotte.
  • Se il ricorrente rinuncia all'appello o al ricorso dopo aver sollevato vizi procedurali o di merito, tali vizi restano in generale inesaminati e non producono effetto favorevole per il ricorrente.
  • La rinuncia comporta conseguenze economiche: il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).
  • Prima di dichiarare rinuncia formale è opportuno valutare se preservare o meno questioni rilevanti per future impugnazioni (es. ricorso per cassazione), poiché la rinuncia può precludere l'esame di profili importanti.
  • I rilievi procedurali quali mancata notifica o superamento dei termini (art.311 c.p.p.) devono essere tempestivamente valorizzati; tuttavia, la presenza di una rinuncia rituale rende inoperanti tali eccezioni in quella sede.
  • Il soggetto resistente (Pubblico Ministero) può chiedere la dichiarazione di inammissibilità in presenza di una rinuncia; il giudice accoglie detta richiesta se la rinuncia è formale e valida.

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