Cassazione Penale, Sentenza n. 6187/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., denunciando un contrasto tra il dispositivo notificato (assoluzione con la formula 'il fatto non sussiste') emesso all'esito della camera di consiglio del 14/12/2021 e la motivazione della stessa sentenza, che invece dava conto della conferma della condanna di primo grado. Ha dedotto che tale discrasia rende la sentenza viziata e ha richiesto l'annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l'evidente contrasto tra dispositivo (assoluzione) e motivazione (conferma della condanna). Richiamata la giurisprudenza che in linea generale attribuisce prevalenza al dispositivo ma che ammette la rettifica in caso di errore materiale chiaramente ricostruibile dalla motivazione (art. 619 c.p.p.), la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la difformità riguardava l'essenza della decisione (assoluzione vs condanna) e non poteva essere composta. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale del reato contestato alla persona; definisce la fattispecie per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per violazione di legge e vizi del procedimento (motivo di ricorso per cassazione).
art. 619 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rettifica degli errori materiali nel dispositivo della sentenza; la Corte l'ha richiamata per distinguere i casi in cui la motivazione può giustificare una correzione del dispositivo.
art. 125 cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; nel contesto del ricorso è stato citato a supporto dell'impugnazione per vizi formali/strutturali della sentenza.
art. 546 cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente nella denuncia di nullità; funziona come riferimento procedurale per i vizi che incidono sulla validità della decisione.
art. 23, comma 3, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
art. 23, comma 3, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Norma richiamata in tema di modalità di notificazione del dispositivo al difensore; il ricorrente ha fatto leva sulla notifica del dispositivo per discutere la prevalenza del contenuto notificato.
Massime di principio
- Se dispositivo e motivazione della sentenza sono in contrasto, la regola generale attribuisce prevalenza al dispositivo in quanto immediata espressione della volontà decisoria, ma tale prevalenza non è assoluta.
- La rettifica del dispositivo è ammessa (art. 619 c.p.p.) quando si tratta di un errore materiale e la motivazione consente di ricostruire chiaramente il procedimento decisorio; in tali casi la motivazione può prevalere e si può correggere il dispositivo.
- Quando la discrepanza riguarda l'essenza della decisione (es. dispositivo che assolve vs motivazione che conferma la condanna) la difformità non è conciliabile e questo conduce, di norma, all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di contrasto dispositivo/motivazione la parte interessata deve proporre ricorso per cassazione denunciando la nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; il successo dipende dalla natura della discrepanza e dalla possibilità di interpretare congiuntamente i due atti.
- Per evitare problemi, i giudici in sede di camera di consiglio devono garantire la coerenza formale tra dispositivo e motivazione e, in caso di errori materiali, annotarli e provvedere alla rettifica secondo le forme previste dalla legge.
- La notificazione del dispositivo al difensore è elemento procedurale rilevante: la parte deve verificare sia il contenuto del dispositivo notificato sia la motivazione definitiva, e contestare tempestivamente ogni incongruenza.
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