Cassazione Civile, Sentenza n. 29923/2020 del 30/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva respinto le loro domande dirette a dichiarare la simulazione o, in subordine, la revoca del contratto di compravendita del 18/10/2002 e a ottenere l'adempimento ex art. 2932 c.c. del preliminare del 20/03/1993. Sostenevano, tra l'altro, l'illegittima considerazione da parte della Corte d'appello del giudicato formatosi con la sentenza n. 25411/2009 della Corte di cassazione e la nullità/insufficienza del contraddittorio per la mancata legittima partecipazione di Ugo Odifredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudicato esterno (la sentenza della Cassazione che aveva dichiarato risolto per inadempimento il preliminare del 20/03/1993) vincola il giudice di merito anche d'ufficio e può essere preso in considerazione in appello indipendentemente dalla produzione del titolo da parte delle stesse parti in sede di gravame. Ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata partecipazione di Ugo Odifredi, precisando che l'eventuale esclusione di un litisconsorte necessario non inficia l'efficacia del giudicato nei confronti delle parti coinvolte e che esistono rimedi specifici (opposizione di terzo, azione di nullità) se il terzo vuole contestare la pronunzia. Ha inoltre escluso l'interesse dei ricorrenti a chiedere la simulazione o la revocatoria (ovvero l'esecuzione specifica) alla stregua della risoluzione già accertata: il giudicato sulla risoluzione ha eliminato o reso privo di fondamento l'interesse e il credito che giustificavano tali azioni. Infine, ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate altre censure processuali (omessi provvedimenti istruttori, mancata rimessione in istruttoria) e ha condannato i ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Richiamato come titolo di domanda (adempimento specifico dell'obbligo di concludere il contratto) che è divenuto inammissibile dopo la dichiarazione di risoluzione del preliminare per inadempimento.
art. 1415 c.c.
Richiamato in relazione alla legittimazione dei terzi ad agire per simulazione: la Corte chiarisce che tale legittimazione sussiste solo se la simulazione pregiudica un diritto del terzo, non esistendo un interesse generale astratto di qualsiasi terzo.
art. 2901 c.c.
Richiamato con riferimento all'azione revocatoria: è necessario che il creditore provi l'interesse e l'esistenza del credito; il giudicato che ha escluso il credito priva di fondamento l'azione revocatoria.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di efficacia del giudicato: la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma non vincola i soggetti estranei al giudizio; la mancata partecipazione di un terzo non estende il vincolo del giudicato a quel terzo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nelle censure per omissione di pronuncia: la Corte ha ritenuto che le questioni denunciate erano già affrontate nella sentenza impugnata o erano palesemente infondate, quindi non sussisteva la nullità per omessa pronuncia.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 6)
Applicato per valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che molte censure erano inammissibili per difetto di specificità, completezza o per mancato confronto con la motivazione impugnata.
art. 354 c.p.c.
Richiamato nel quadro della possibile rimessione in primo grado per incompletezza del contraddittorio: la Corte ha confermato che la rimessione non è necessaria se l'impugnazione è manifestamente infondata e l'integrazione sarebbe ininfluente sull'esito.
art. 404 c.p.c.
Richiamato come rimedio per il terzo che subisce pregiudizio da una sentenza resa senza la sua partecipazione (opposizione di terzo), alternativa ai rimedi di cui al contenzioso principale.
art. 180, 183, 184 c.p.c. (discipline anteriori alle modifiche del 2005)
Richiamati in relazione al procedimento di trattazione e istruttoria: la Corte ha ritenuto che non fosse stato pregiudicato il diritto dei ricorrenti alla produzione di prove e che le censure su omessa udienza istruttoria non dimostravano un pregiudizio decisivo.
art. 111 Cost.
Riferito al principio della ragionevole durata del processo, usato come criterio per evitare rinvii e rimessioni inutili quando l'impugnazione è manifestamente infondata.
art. 93 c.p.c.
Richiamato in relazione alla distrazione delle spese a favore del difensore dei controricorrenti; la Corte dispone la liquidazione delle spese di cassazione con distrazione a favore dell'avvocato indicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il regime del contributo unificato dovuto in cassazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio (anche se formatosi in capo alla Corte di cassazione) vincola il giudice in giudizi successivi relativi allo stesso rapporto giuridico e può essere rilevato d'ufficio in appello e in cassazione anche se non riprodotto dalla parte nel gravame.
- La legittimazione a chiedere l'accertamento di simulazione o la revocatoria di un atto spetta ai terzi solo se essi dimostrano un pregiudizio concreto e specifico; non esiste un interesse generico di qualsiasi terzo a ottenere la ricostituzione della situazione reale.
- Se un contratto preliminare è stato dichiarato risolto con sentenza passata in giudicato, le azioni dipendenti dall'esistenza del credito o dell'obbligo (es. esecuzione specifica, revocatoria per conservazione della garanzia) possono risultare prive di interesse e quindi inammissibili.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al precedente giudizio non estende automaticamente il giudicato a quel terzo; il terzo ha rimedi specifici (opposizione di terzo, impugnazioni) ma il giudice d'appello non è obbligato a rimettere la causa in primo grado se l'impugnazione è manifestamente infondata e l'integrazione del contraddittorio sarebbe ininfluente sull'esito.
- Le censure processuali in cassazione devono essere specifiche, distinte e confrontate con la motivazione impugnata; questioni vaghe o non confrontate con le ragioni decisorie sono dichiarate inammissibili.
- Il criterio della ragionevole durata del processo può giustificare il rigetto della rimessione in istruttoria quando la riapertura non potrebbe alterare l'esito del giudizio.
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