Cassazione Penale, Sentenza n. 30381/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha respinto la domanda proposta da una persona condannata, diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra più fatti delittuosi già definiti con sentenze irrevocabili. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'eterogeneità delle condotte e dei beni giuridici offesi impedisse di ravvisare il medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e travisamento del contenuto della domanda: in particolare ha sostenuto che il giudice di merito avesse considerato solo due decisioni, mentre l'istanza complessiva comprendeva anche altre due sentenze milanesi del 7 giugno 2021 e del 6 giugno 2022, sicché il quadro complessivo da valutare era più ampio e la motivazione del rigetto risultava fondata su un presupposto fattuale incompleto e erroneo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che dal fascicolo processuale emergeva una domanda più ampia di quella considerata dal provvedimento impugnato, comprendente non solo le sentenze del 18 aprile 2024, 16 settembre 2024 e 17 dicembre 2024, ma anche ulteriori decisioni del 7 giugno 2021 e del 6 giugno 2022. Per questo la motivazione dell'ordinanza è stata giudicata incongrua, perché non aveva esaminato i fatti giudicati nella loro globalità. Ne è derivato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione postula l'esistenza di un unico disegno criminoso, da valutare sui fatti complessivamente considerati; la verifica non può essere compiuta su un quadro fattuale incompleto o parziale.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato solo in chiusura per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve esaminare tutti i fatti e tutte le decisioni richiamate nell'istanza, considerandoli nella loro globalità; una valutazione limitata ad alcuni soltanto dei provvedimenti menzionati dalla parte determina vizio di motivazione.
- Il travisamento del contenuto della domanda esecutiva integra un errore decisivo quando incide sul perimetro del materiale fattuale da scrutinare ai fini dell'art. 81, comma 2, c.p.
- L'eterogeneità delle condotte e dei beni giuridici lesi può essere richiamata solo a seguito di una corretta ricognizione dell'intero compendio di sentenze rilevanti, non su un quadro incompleto ricostruito dal giudice dell'esecuzione.
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