Cassazione Penale, Sentenza n. 20579/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca della confisca di un terreno con annesso fabbricato, disposta in favore dello Stato a seguito di pronunce penali che avevano ritenuto la disponibilità dell'immobile in capo ad Antonio Salatino. Pascucci sosteneva che la confisca fosse preclusa per effetto di decreti definitivi emessi in sede di prevenzione (Tribunale di Catanzaro: decreti del 2009 e 2015) che avevano rigettato la richiesta di sequestro e confisca sugli stessi beni, e che quindi sussistesse un divieto di bis in idem o comunque una preclusione processuale. Inoltre contestava l'utilizzabilità e la valutazione di talune intercettazioni e la mancanza di novità probatorie rispetto ai procedimenti precedenti; invocava l'art. 669, comma 8 c.p.p. perché il giudice dell'esecuzione desse esecuzione alla decisione più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) la ricorrente aveva già partecipato e proposto le stesse doglianze nel giudizio di cognizione che aveva reso definitiva la confisca, per cui il giudice dell'esecuzione non poteva rimettere in discussione valutazioni di merito già decise; b) i decreti adottati dai giudici di prevenzione non costituivano una preclusione insuperabile, poiché le successive decisioni di merito (Tribunale di Lamezia Terme 2008 e Corte d'appello 2022) avevano valorizzato elementi ulteriori e diversi non esaminati nei provvedimenti di prevenzione; c) la confisca era fondata su elementi nuovi o ulteriori rispetto a quelli valutati nelle sedi precedenti, per cui la preclusione dedotta dalla ricorrente non era dimostrata. Pertanto la statuizione impugnata è stata confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 12 sexies legge 7 agosto 1992, n. 356
Norma originaria richiamata quale base della confisca 'allargata' applicata; la Corte valuta la confisca allargata nel suo sviluppo giurisprudenziale in combinato con le successive norme penali
art. 240 bis cod. pen.
Disciplina attuale della confisca allargata; interpretata come misura ablatoria atipica le cui statuizioni possono essere rimesse in discussione alla luce di fatti nuovi, ma non automaticamente precluse da provvedimenti di prevenzione
art. 669, comma 8, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione della decisione più favorevole; la Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione non può incidere sulle valutazioni di merito già decise in sede di cognizione quando la parte ha già partecipato al giudizio
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato nella deduzione di nullità e vizi processuali, ma la Corte non ha ritenuto che ciò giustificasse la revisione della confisca giudicata in sede di cognizione
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai limiti di utilizzazione delle intercettazioni tratte da altro procedimento; la Corte ha ritenuto che le acquisizioni prodotte e valutate in sede penale costituissero elementi nuovi o diversi rispetto ai provvedimenti di prevenzione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è limitato nel sindacare le valutazioni di merito già compiute dal giudice della cognizione: non può rimettere in discussione decisioni di merito quando la parte ha già partecipato e proposto le stesse doglianze nel procedimento principale.
- Le decisioni in materia di misure di prevenzione non operano automaticamente come preclusione assoluta rispetto alla confisca penale: essendo la confisca 'allargata' una misura atipica, è possibile superare la preclusione se emergono fatti o prove nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati in sede di prevenzione.
- Il ricorrente imputato che non è formalmente titolare del bene ha un interesse limitato a impugnare la confisca: la soggettività processuale e il diritto alla restituzione spettano prioritariamente al terzo formalmente intestatario, che è il soggetto legittimato a provare la lecita acquisizione del bene.
- L'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altri procedimenti è possibile ma deve rispettare i limiti dell'art. 270 c.p.p.; tuttavia, se tali acquisizioni introducono elementi non precedentemente valutati, possono costituire 'quid novi' idoneo a superare preclusioni derivanti da provvedimenti anteriori.
- Nelle contestazioni sulla fittizietà dell'intestazione, il terzo interessato deve fornire una prova specifica e puntuale della titolarità effettiva: questioni come sproporzione dei redditi o lontananza temporale dell'acquisto possono essere rilevanti ma non escludono la possibilità che nuovi elementi di prova riconducano la disponibilità al soggetto indagato.
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