Ordinanza n. 28/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. 567709 dell’11.11.2025, recante il rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite in totale difformità dal titolo originario; - del provvedimento prot. n. 598466 del 25.11.2025, recante ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi inclusa la nota prot. n. 490220 del 1°.10.2025 di preavviso di diniego;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite in totale difformità dal titolo originario e conseguente ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (società interessata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria, l'ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino e gli atti connessi, inclusa la comunicazione di preavviso di diniego, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato una questione processuale concernente la mancata evocazione in giudizio del Condominio di via Galata n. 34, ritenuto possibile controinteressato in quanto terzo titolare di un interesse legittimo oppositivo, individuato o facilmente individuabile sulla base del provvedimento impugnato. La rimessione in termini è stata richiesta e riconosciuta per errore scusabile, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla necessità di notificare il ricorso a tale soggetto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., disponendo che la parte ricorrente notifichi il ricorso al Condominio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. In sede cautelare ha considerato che, a fronte di un'ingiunzione di demolizione, il pericolo di danno grave e irreparabile è in re ipsa. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecuzione del provvedimento di demolizione, così da mantenere integra la situazione materiale sino alla discussione di merito. L'udienza pubblica è stata fissata per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini per errore scusabile; il TAR lo applica in presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla qualificazione del terzo quale controinteressato nel giudizio contro il diniego di titolo edilizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando un'oggettiva oscillazione della giurisprudenza renda non univoca la qualificazione processuale di un terzo come controinteressato da evocare nel giudizio contro il diniego di un titolo edilizio, anche in sanatoria.
- Nel giudizio contro un diniego di titolo edilizio, la qualificazione di un terzo come controinteressato può dipendere dalla titolarità di un interesse legittimo oppositivo e dalla sua individuabilità, o facile individuabilità, sulla base del provvedimento impugnato.
- In presenza di un'ingiunzione di demolizione, il pericolo di danno grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare è considerato sussistente in re ipsa; ne consegue che può essere sospesa l'esecuzione dell'ordine demolitorio per preservare integra la situazione materiale fino alla decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →