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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18909/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto un'intimazione di pagamento fondata su sette cartelle. Il contribuente aveva impugnato sia l'intimazione sia le cartelle presupposte, deducendo vizi propri degli atti, tra cui vizi di notifica, omessa notifica delle cartelle, prescrizione del credito e decadenza dall'esercizio del potere impositivo, con richiesta di annullamento degli atti. In quel giudizio era stato versato il contributo unificato calcolandolo sull'importo complessivo intimato. L'Ufficio contestava tale criterio e chiedeva che il contributo fosse determinato in relazione a ciascun atto impugnato, secondo la somma dei valori delle singole cartelle/atti. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 e dell'art. 12 d.lgs. 546/1992, sostenendo che si trattasse di ricorso cumulativo e che quindi il contributo unificato dovesse essere calcolato per ciascun atto impugnato. La sentenza impugnata, invece, aveva ritenuto che l'intimazione fosse l'atto centrale e che il contributo andasse commisurato solo al suo valore complessivo, per evitare un doppio pagamento.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente la tardività della costituzione del controricorrente, avvenuta oltre il termine di cui all'art. 370, primo comma, c.p.c., ma il punto decisivo è stato l'accoglimento del motivo del Ministero. La Cassazione ha qualificato la controversia come ricorso cumulativo, poiché con un unico ricorso erano stati impugnati l'intimazione di pagamento e le sette cartelle presupposte per vizi propri. Da ciò ha tratto la conclusione che il contributo unificato, nei ricorsi cumulativi tributari, deve essere determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, sulla base del valore di ogni atto. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese di lite sono state poste a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    quarantotto giorni dopo la notifica del ricorso

    La costituzione del controricorrente è stata ritenuta tardiva perché avvenuta oltre il termine previsto per il deposito del controricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002

    Nei ricorsi cumulativi tributari il contributo unificato va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, sommando i contributi dovuti per ogni atto.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Il richiamo contenuto nell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 attribuisce rilievo alla disciplina speciale del processo tributario nel calcolo del contributo unificato.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    È stata richiamata come norma di rinvio generale, ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale di cui all'art. 12.

  • art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013

    La modifica introdotta è stata ritenuta priva di portata innovativa rispetto all'orientamento già consolidato in tema di contributo unificato nei ricorsi cumulativi tributari.

Massime di principio

  • Quando un unico ricorso tributario impugna pluralmente più atti impositivi o della riscossione, il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun atto e poi sommato, assumendo il valore di ogni singolo atto.
  • La facoltà processuale di cumulare in un unico ricorso l'impugnazione di più atti non consente un risparmio nel versamento del contributo unificato, poiché il criterio di calcolo resta collegato al numero e al valore degli atti impugnati.
  • Ai fini della qualificazione del ricorso come cumulativo rileva il contenuto effettivo dell'impugnazione: se con il medesimo atto processuale si contestano un'intimazione e le cartelle presupposte per vizi propri, il ricorso è cumulativo.
  • Nel processo tributario, la disciplina speciale del contributo unificato prevale sul criterio generale di rinvio, con conseguente necessità di determinare il contributo in relazione a ciascun atto oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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