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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26843/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da un successivo finanziamento concesso dalla banca per ripianare un saldo negativo. La correntista aveva chiesto in primo grado la declaratoria di illegittimità di varie clausole del conto, in particolare quelle sugli interessi ultralegali, sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sulla commissione di massimo scoperto e su ulteriori competenze addebitate, con conseguente rideterminazione del saldo e restituzione delle somme indebitamente addebitate. Aveva inoltre chiesto la declaratoria di invalidità del finanziamento di euro 16.000 concesso per azzerare un saldo negativo ritenuto solo apparente, con conseguente restituzione delle rate pagate e risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto in parte le domande, ma la corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva rimesso la causa in istruttoria per integrare la consulenza tecnica e rideterminare il saldo, ritenendo non nulla la clausola sugli interessi e lasciando in sospeso anche la questione del finanziamento. In Cassazione la correntista ha proposto due motivi e la banca cinque motivi incidentali, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità di entrambi i ricorsi perché rivolti contro una sentenza non definitiva che non aveva definito neppure parzialmente il giudizio. La sentenza d'appello, infatti, aveva disposto la prosecuzione della causa per ulteriori accertamenti contabili sia sulla domanda di ripetizione dell'indebito sia su quella relativa alla validità del finanziamento; pertanto non era ancora immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse una sentenza non definitiva su questioni che non avevano definito, neppure parzialmente, il giudizio, essendo stata disposta la prosecuzione dell'istruttoria e l'integrazione della CTU per la rideterminazione del saldo e per l'esame delle ulteriori domande. Ha quindi compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata solo per descrivere il rito introduttivo scelto in primo grado dalla correntista

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per affermare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nelle clausole stipulate prima della disciplina successiva

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per escludere che la clausola sul tasso degli interessi fosse indeterminata o indeterminabile

  • art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma usata per qualificare la sentenza d'appello come non definitiva con prosecuzione dell'istruzione della causa

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    esclude l'immediata impugnabilità per cassazione delle sentenze che decidono questioni senza definire neppure parzialmente il giudizio, prevedendo l'impugnazione differita

  • art. 387 c.p.c.

    ritenuto non applicabile nella fattispecie richiamata dalla Corte in tema di ricorso successivo contro sentenza non definitiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Le sentenze non definitive che si limitano a risolvere alcune questioni pregiudiziali o istruttorie senza definire, neppure parzialmente, il giudizio non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione; l'impugnazione è differita alla sentenza che chiude anche solo in parte il processo.
  • La distinzione decisiva, ai fini dell'art. 360, comma 3, c.p.c., è tra sentenze non definitive su domanda o parziali, immediatamente ricorribili, e provvedimenti che dispongono la prosecuzione dell'istruzione senza definire il giudizio, ricorribili solo unitamente alla decisione conclusiva.
  • Se il giudice d'appello rimette la causa in istruttoria per integrare l'accertamento contabile su una domanda di rideterminazione del saldo e rinvia l'esame delle ulteriori censure all'esito di tale attività, manca una definizione parziale del giudizio e il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • La qualificazione di una clausola bancaria come nulla per indeterminatezza del tasso o per capitalizzazione degli interessi richiede di verificare il tenore concreto della pattuizione e la disciplina applicabile al momento della stipula, ma tali questioni restano irrilevanti se il giudizio è ancora pendente e la decisione impugnata non è definitiva.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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