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Direttiva 2009/45

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32009L0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifusa stabilisce un quadro armonizzato di sicurezza per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri impiegate nei viaggi nazionali nell’Unione. Essa disciplina classificazione delle navi, requisiti di costruzione e stabilità, controlli e certificazione, prevenzione e lotta contro gli incendi, mezzi di evacuazione e prescrizioni per le persone a mobilità ridotta. Prevede inoltre margini di adattamento nazionale e procedure di notifica, nonché un sistema di sanzioni e l’abrogazione della direttiva 98/18/CE, con salvezza degli obblighi di recepimento già maturati.

Disposizioni e norme di sicurezza armonizzate per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali nell’UE, con regole specifiche anche per certificazione, controlli e requisiti di stabilità, antincendio e mezzi di salvataggio.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi da passeggeri nuove, alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, quando adibite a viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera. Ciascuno Stato membro, come Stato ospite, deve inoltre assicurare la piena conformità delle navi e unità veloci battenti bandiera di Paesi terzi prima del loro impiego in viaggi nazionali nel proprio territorio. Sono previste numerose esclusioni, tra cui navi da guerra e da trasporto truppe, navi senza propulsione meccanica, navi in legno di costruzione primitiva, alcune navi storiche, navi da diporto non armate con non più di dodici passeggeri, nonché unità e navi che operano esclusivamente in aree portuali. Le norme si applicano a categorie diverse di navi e, per varie disposizioni tecniche, distinguono tra navi nuove ed esistenti e tra classi A, B, C e D in base ai tratti di mare in cui operano.

Direttiva 2009/45/CE sulle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

La direttiva rifusa sostituisce la direttiva 98/18/CE per chiarire e coordinare il quadro europeo di sicurezza applicabile alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Il legislatore UE richiama l’esigenza di elevato livello di sicurezza marittima, armonizzazione tecnica e rimozione delle distorsioni concorrenziali, lasciando agli Stati membri la scelta delle misure di attuazione.

Finalità e logica normativa

L’obiettivo è duplice: da un lato, fissare un livello uniforme di sicurezza per persone e cose a bordo; dall’altro, promuovere in sede internazionale l’armonizzazione delle regole per i viaggi internazionali. La direttiva funziona come atto di risultato: vincola gli Stati membri a garantire standard comuni, ma consente loro margini di adattamento, in particolare per i requisiti supplementari dovuti a condizioni locali, per le equivalenze tecniche e per alcune esenzioni.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica:

  • alle navi da passeggeri nuove;
  • alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri;
  • alle unità veloci da passeggeri; quando tali mezzi effettuano viaggi nazionali, qualunque sia la bandiera.

Lo Stato membro ospite deve verificare la conformità piena delle navi battenti bandiera di Stati terzi prima di autorizzarne l’impiego in viaggi nazionali. Restano escluse categorie specifiche, tra cui navi militari, navi senza propulsione meccanica, navi in legno di costruzione primitiva, riproduzioni storiche, alcune navi da diporto e navi o unità che operano esclusivamente in aree portuali.

Definizioni e classificazione

L’articolo 2 contiene un set ampio di definizioni tecniche, essenziali per l’applicazione delle regole: nave da passeggeri, nave ro/ro, unità veloce, nave nuova, nave esistente, viaggio nazionale, tratto di mare, area portuale, luogo di rifugio, persona a mobilità ridotta e altri concetti di carattere costruttivo e funzionale.

L’articolo 4 introduce la distinzione in classi A, B, C e D, in base all’operatività su specifici tratti di mare e alla distanza dalla costa o da luoghi di rifugio. Gli Stati membri devono predisporre e aggiornare un elenco pubblico dei tratti di mare soggetti alla propria giurisdizione e notificarne la localizzazione alla Commissione. Questa classificazione è centrale, perché determina quali standard tecnici e quali deroghe siano applicabili.

Requisiti generali di sicurezza e conformità

L’articolo 5 stabilisce il principio per cui tutte le navi e unità veloci interessate devono rispettare la direttiva. Gli Stati membri non possono trattenere in porto mezzi conformi alla disciplina UE, salvo il caso di ulteriori requisiti nazionali legittimamente introdotti. Gli Stati ospiti devono riconoscere i certificati e le licenze di esercizio rilasciati da altri Stati membri, rafforzando la circolazione dei servizi marittimi nel mercato interno.

Standard tecnici: struttura, stabilità, impianti e unità veloci

L’articolo 6 raccorda la direttiva con la SOLAS 1974, con il sistema GMDSS e con le regole di navigazione e classificazione. Impone requisiti per scafo, macchine, impianti elettrici e automatici, apparati di navigazione e costruzione secondo organismi riconosciuti o equivalenti. La disciplina distingue tra navi nuove ed esistenti e tra classi di navigazione, prevedendo standard più rigorosi per le navi nuove di classe A e regimi specifici per classi B, C e D.

Per le unità veloci, la direttiva richiama il codice HSC e, per alcuni mezzi più datati, il codice DSC, disciplinando anche le condizioni transitorie per i mezzi costruiti prima del 1996.

Stabilità delle navi ro/ro da passeggeri

L’articolo 7 recepisce l’attenzione particolare per le navi ro/ro da passeggeri, imponendo l’applicazione dei requisiti della direttiva 2003/25/CE. Le navi nuove ricadenti in certe date di costruzione devono rispettare immediatamente i requisiti di stabilità; le navi esistenti sono soggette a un calendario di adeguamento che culmina, per alcune, nel ritiro dal servizio oltre la soglia dei 30 anni di età. La direttiva prevede quindi un meccanismo di progressivo innalzamento degli standard e di eliminazione delle unità non adeguabili.

Accessibilità per persone a mobilità ridotta

L’articolo 8 richiede misure appropriate, ove fattibile, per assicurare un accesso sicuro e ragionevole alle persone a mobilità ridotta. Gli orientamenti dell’allegato III indicano criteri di progettazione, segnaletica, comunicazione, allarme e accessibilità interna. Gli Stati membri devono inoltre predisporre un piano d’azione nazionale e riferire alla Commissione sullo stato di attuazione. La disciplina esprime un obbligo di risultato, ma lascia spazio a valutazioni di fattibilità ed economicità, soprattutto per le navi già in servizio.

Requisiti supplementari, equivalenze ed esenzioni

L’articolo 9 è uno dei punti più flessibili della direttiva. Consente agli Stati membri di adottare misure più severe se giustificate da circostanze locali specifiche, di riconoscere equivalenze tecniche purché il livello di sicurezza sia almeno pari, e di concedere esenzioni per determinate condizioni operative senza ridurre la sicurezza. Le misure devono essere notificate alla Commissione, che può intervenire entro sei mesi se le ritiene ingiustificate. È prevista anche una procedura di salvaguardia per casi di grave pericolo per persone, cose o ambiente.

Adattamenti al progresso tecnico e ruolo del comitato COSS

L’articolo 10 consente l’aggiornamento di definizioni, procedure di visita, allegati e riferimenti internazionali, così da allineare la direttiva all’evoluzione degli strumenti IMO. Le modifiche di elementi non essenziali sono adottate mediante procedura di regolamentazione con controllo; il comitato di assistenza è il COSS, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. Questo meccanismo è rilevante perché consente di aggiornare rapidamente standard tecnici e riferimenti internazionali senza un nuovo intervento legislativo ordinario.

Visite di controllo, certificati e riconoscimento operativo

Gli articoli 12 e 13 disciplinano il sistema di verifiche. Le navi nuove sono sottoposte a visita iniziale prima dell’entrata in servizio e poi a visite periodiche annuali; le navi esistenti devono essere ispezionate prima di essere impiegate in viaggi nazionali in uno Stato ospite e poi annualmente. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri ha durata massima di 12 mesi, prorogabile di un mese, e viene rinnovato a seguito della visita periodica. Per le unità veloci, i certificati e le licenze sono rilasciati secondo HSC o DSC. Le esenzioni concesse ai sensi dell’articolo 9 devono risultare nel certificato.

Obblighi internazionali e rapporto con la SOLAS

L’articolo 14 affida alla Comunità il compito di promuovere presso l’IMO la revisione armonizzata delle regole SOLAS che lasciano discrezionalità alle amministrazioni e la generalizzazione del principio di concorso dello Stato di approdo per le esenzioni. È un articolo di politica normativa internazionale, che mira ad evitare divergenze interpretative fra ordinamenti e a rafforzare la coerenza tra disciplina UE e standard globali.

Sanzioni, notifiche e abrogazione

Gli Stati membri devono predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento e comunicare alla Commissione le principali disposizioni interne adottate. La direttiva 98/18/CE è abrogata, ma restano salvi gli obblighi residui relativi a recepimento e applicazione indicati nell’allegato IV. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Allegati: contenuto pratico rilevante

Gli allegati sono parte essenziale della disciplina perché contengono:

  • l’allegato I, con i requisiti tecnici dettagliati per sicurezza strutturale, compartimentazione, stabilità, incendi, ventilazione, impianti elettrici, mezzi di salvataggio e procedure di controllo;
  • l’allegato II, con il modello di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri;
  • l’allegato III, con gli orientamenti per la sicurezza delle persone a mobilità ridotta;
  • l’allegato IV, con l’elenco della direttiva abrogata e dei termini di recepimento/applicazione delle precedenti modifiche;
  • l’allegato V, con la tavola di concordanza tra la direttiva 98/18/CE e la nuova direttiva.

Per gli operatori e i consulenti italiani, il testo è rilevante soprattutto per l’impatto su certificazione, adeguamento tecnico delle flotte, gestione dei controlli di bandiera/porto, pianificazione degli investimenti di retrofit e verifica delle deroghe o equivalenze ammesse a livello nazionale.

Disposizioni principali

Scopo e impostazione generale

L’articolo 1 mira a istituire un livello uniforme di sicurezza per persone e cose sulle navi e unità veloci nuove ed esistenti adibite a viaggi nazionali e a stabilire procedure da negoziare a livello internazionale per armonizzare le norme sulle navi da passeggeri in viaggi internazionali. La direttiva opera come strumento di armonizzazione minima/di risultato, lasciando agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 contiene le definizioni operative, tra cui convenzioni internazionali (SOLAS 1974 e convenzione sulle linee di massimo carico del 1966, con protocolli e modifiche), nave da passeggeri (più di 12 passeggeri), nave ro/ro da passeggeri, unità veloce da passeggeri, nave nuova/esistente, viaggio nazionale/internazionale, Stato ospite, organismo riconosciuto, persona a mobilità ridotta, oltre a definizioni tecniche rilevanti per stabilità, ponte completo, area portuale e luogo di rifugio.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 circoscrive l’applicazione alle navi nuove, alle navi esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unità veloci da passeggeri impiegate in viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera. Sono previste esclusioni tassative per categorie di navi e unità elencate, incluse navi militari, da diporto non armate e mezzi operanti esclusivamente nelle aree portuali. Gli Stati membri ospiti devono verificare la piena conformità di navi battenti bandiera di Paesi terzi prima dell’autorizzazione ai viaggi nazionali.

Classificazione per classi A, B, C e D

L’articolo 4 suddivide le navi da passeggeri in classi A, B, C e D in funzione dei tratti di mare e delle distanze dalla costa e dai luoghi di rifugio. Gli Stati membri devono elaborare, aggiornare e pubblicare un elenco dei tratti di mare soggetti alla propria giurisdizione e notificarlo alla Commissione. Per le unità veloci si richiamano le categorie del codice HSC. La classificazione incide direttamente sui requisiti tecnici applicabili.

Principio di conformità e controlli di riconoscimento

L’articolo 5 impone che le navi e unità veloci nuove ed esistenti adibite a viaggi nazionali siano conformi alle norme di sicurezza della direttiva. Gli Stati membri non possono trattenere in porto navi conformi alla direttiva, salvo l’eventuale presenza di requisiti aggiuntivi adottati ai sensi dell’articolo 9. Gli Stati ospiti devono riconoscere i certificati di sicurezza e le licenze di esercizio rilasciati da altri Stati membri alle unità veloci e alle navi da passeggeri conformi.

Requisiti di sicurezza strutturali, di stabilità e per unità veloci

L’articolo 6 impone requisiti per scafo, apparato motore, impianti elettrici e automatici, radiocomunicazioni GMDSS, navigazione e classificazione da parte di organismo riconosciuto o equivalente. Per le navi nuove di classe A valgono anche i requisiti SOLAS e le interpretazioni dell’allegato I; per classi B, C e D si applicano i requisiti specifici della direttiva. Sono previsti requisiti distinti per navi nuove ed esistenti, inclusi il ponte completo per le navi nuove, l’equipaggiamento marittimo già conforme alla direttiva 96/98/CE, e regole particolari per le unità veloci (HSC/DSC), con disciplina transitoria per i mezzi costruiti prima del 1° gennaio 1996.

Stabilità delle navi ro/ro da passeggeri

L’articolo 7 applica ai traghetti ro/ro specifici requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE. Le navi nuove ro/ro di classi A, B e C la cui chiglia è stata impostata dal 1° ottobre 2004 devono conformarsi immediatamente, mentre le esistenti di classi A e B devono adeguarsi entro il 1° ottobre 2010, con ritiro dal servizio al più tardi entro il raggiungimento dei 30 anni e comunque non oltre il 1° ottobre 2015. La disposizione contiene quindi un obbligo graduale di adeguamento e un meccanismo di phase-out.

Persone a mobilità ridotta

L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare misure appropriate, ove fattibile, per garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta su navi e unità veloci di classe A, B, C e D, secondo gli orientamenti dell’allegato III. È richiesto un piano d’azione nazionale per le navi e unità esistenti e l’informativa alla Commissione entro il 17 maggio 2006 sull’attuazione. La disposizione enfatizza una logica di adeguamento progressivo e ragionevole, con consultazione delle associazioni rappresentative.

Requisiti supplementari, equivalenze, esenzioni e salvaguardie

L’articolo 9 consente agli Stati membri di introdurre requisiti supplementari, equivalenze e talune esenzioni in presenza di specifiche circostanze locali, purché sia mantenuto un livello adeguato di sicurezza e sia seguita la procedura di notifica alla Commissione. È prevista anche la possibilità di sospendere l’attività o imporre misure aggiuntive in caso di grave pericolo per sicurezza o ambiente, con coinvolgimento della Commissione e procedura di comitato. Le misure devono applicarsi senza discriminazioni legate alla bandiera o alla nazionalità dell’operatore.

Adattamenti tecnici e comitologia

L’articolo 10 consente l’aggiornamento di alcune definizioni, procedure di visita, riferimenti a convenzioni e allegati per tenere conto dell’evoluzione internazionale, soprattutto IMO. Le modifiche di elementi non essenziali sono adottate tramite procedura di regolamentazione con controllo, assistita dal comitato COSS ai sensi dell’articolo 11. È inoltre prevista la possibile esclusione dall’ambito di applicazione di modifiche degli strumenti internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Visite di controllo e certificazione

Gli articoli 12 e 13 disciplinano visite iniziali, periodiche, occasionali e il rilascio del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri. Le visite iniziali precedono l’entrata in servizio o l’impiego in viaggi nazionali in uno Stato ospite; quelle periodiche sono annuali. Il certificato ha durata non superiore a 12 mesi, prorogabile al massimo di un mese, e viene rinnovato in esito alla visita periodica. Le unità veloci ricevono certificati e licenze secondo il codice HSC o DSC, e le esenzioni devono risultare espressamente sul certificato.

Regole SOLAS per viaggi internazionali

L’articolo 14 impone alla Comunità di presentare richieste all’IMO per accelerare la revisione delle regole SOLAS che lasciano discrezionalità alle amministrazioni e per rendere obbligatorio il principio di concorso dello Stato di approdo per le esenzioni SOLAS. La presidenza del Consiglio e la Commissione devono formulare tali richieste sulla base delle regole armonizzate dell’allegato I.

Sanzioni e notifiche

L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 16 richiede la comunicazione immediata alla Commissione delle principali disposizioni interne adottate.

Abrogazione, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 17 abroga la direttiva 98/18/CE, fatti salvi gli obblighi residui di recepimento e applicazione riportati nell’allegato IV, parte B, e stabilisce la tavola di concordanza. L’articolo 18 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’articolo 19 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza della navigazionesicurezza antincendiomezzi di salvataggioaccessibilità per persone con mobilità ridotta

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