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Ordinanza

Ordinanza n. 1047/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di ammonimento ex art. 8 L. n. 38/2009 del Questore di Roma, emesso il 10 settembre 2025 e notificato il 3 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Roma ex art. 8 l. n. 38/2009, adottato il 10 settembre 2025 e notificato il 3 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ammonimento adottato dal Questore di Roma ai sensi dell'art. 8 l. n. 38/2009. La domanda cautelare è stata fondata, quanto al fumus, sulla contestazione dei presupposti dell'ammonimento e, quanto al periculum in mora, sulla dedotta lesione della reputazione personale e professionale. Nel giudizio è emerso che l'ammonimento era stato adottato in relazione a numerosi episodi di vessazione psicologica e minacce nei confronti dell'ex moglie del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase sommaria ha ritenuto che l'ammonimento del Questore sia un provvedimento discrezionale, di natura preventiva ed emergenziale, fondato non sulla prova necessaria per una condanna penale, ma su elementi indiziari idonei a rendere attendibile la sussistenza di condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste, atte a determinare nella vittima ansia e paura. Dalla documentazione non è emersa una manifesta insussistenza dei presupposti di fatto né irragionevolezza o sproporzione dell'atto. La Questura aveva svolto una puntuale istruttoria, esaminando le dichiarazioni della vittima, ascoltando testimoni e valutando numerosi episodi di vessazione psicologica e minacce, alcuni dei quali non contestati dal ricorrente. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché la dedotta lesione della reputazione è stata ritenuta generica e l'ammonimento consiste in un invito a interrompere condotte violente, persecutorie o vessatorie e a conformarsi alla legge, con avvertimento delle conseguenze in caso di violazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 38/2009

    L'ammonimento del Questore è una misura preventiva e dissuasiva, adottabile sulla base di elementi indiziari sufficientemente attendibili circa condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste, senza necessità della prova richiesta per una condanna penale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e consente la concessione di misure cautelari quando ricorrano i relativi presupposti; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus sia il periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 l. n. 38/2009 è una misura preventiva e dissuasiva, per la cui adozione non occorre acquisire la prova piena richiesta per una condanna penale, essendo sufficienti elementi indiziari dai quali desumere con adeguato grado di attendibilità condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste idonee a determinare nella vittima uno stato di ansia o paura.
  • In sede cautelare, l'annullamento o la sospensione dell'ammonimento del Questore non può essere disposto in assenza di una manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di una manifesta irragionevolezza o sproporzione della valutazione amministrativa.
  • L'istruttoria dell'ammonimento può legittimamente fondarsi sull'esame delle dichiarazioni della vittima, sull'escussione di testimoni e sulla valutazione complessiva di una pluralità di episodi di vessazione o minaccia; la mancata contestazione di alcuni episodi costituisce elemento idoneo a rafforzare, in sede cautelare, la plausibilità del provvedimento.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione generica di una lesione della reputazione personale o professionale quando l'ammonimento si limiti a intimare l'interruzione di condotte violente, persecutorie o vessatorie e a richiamare le conseguenze della loro eventuale prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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