Cassazione Penale, Sentenza n. 518/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva convalidato il sequestro probatorio di 8.400 mascherine KN95/FFP2 ritenute non conformi; il ricorrente deduceva insufficiente motivazione (violazione art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) perché il PM si era limitato a dichiarare "al fine degli accertamenti sulla difformità" senza specificare le ragioni della necessità del sequestro, e lamentava che l'ordinanza non avesse valutato la documentazione difensiva che, a suo dire, dimostrerebbe che le mascherine erano riconducibili alla società Flash Mad s.r.l. o a terzi (Cisse Aliou) e non all'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del decreto di convalida (il vincolo necessario "al fine degli accertamenti sulla difformità") fosse sufficiente, posto che il reato contestato (art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 475/1992) richiede appunto accertamenti sulla conformità dei DPI ai requisiti essenziali di sicurezza. Ha inoltre ritenuto che le censure relative alla mancata valutazione della documentazione difensiva riproponessero argomentazioni già esaminate e motivate dal Tribunale di Verona e non persuasive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 475 del 1992, art. 14, comma 1, lett. b)
«Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI [dispositivi di protezione individuali] non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti»
Per configurare il reato è necessario accertare la non conformità dei dispositivi ai requisiti essenziali di sicurezza; pertanto il sequestro probatorio volto a consentire tali accertamenti è giustificato e legittimo
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
La censura per insufficiente motivazione deve dimostrare una manifesta inadeguatezza della motivazione; nel caso concreto la formula usata dal PM e la indicazione della necessità degli accertamenti tecnici sono state ritenute sufficienti dalla Corte
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi soggetti a requisiti tecnici (es. DPI) è giustificato quando sia necessario effettuare accertamenti tecnici per verificare la conformità rispetto alla normativa: una motivazione che indichi la necessità degli "accertamenti sulla difformità" può essere ritenuta sufficiente
- Le doglianze sulla mera formula motivazionale del PM sono difficili da far valere in cassazione se il provvedimento impugnato espone chiaramente la finalità degli accertamenti e il nesso con il reato contestato
- La produzione di documentazione difensiva che rivendichi la proprietà o la riconducibilità dei beni a terzi non esclude automaticamente il sequestro: spetta al giudice del riesame valutare l'attendibilità e la persuasività di tali elementi rispetto all'appartenenza materiale e alla disponibilità dei luoghi
- In sede di legittimità le censure che ripropongono questioni già esaminate dal giudice di merito e motivate in modo non arbitrario sono meno propense a essere accolte; occorre dimostrare vizi specifici di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Il ricorrente deve considerare il rischio di condanna per spese e ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa o temerarietà
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 467/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 468/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2022 del 12/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →