Ordinanza n. 15716/2026 - Roma, Sezione 2
Ricorso/istanza in corso di causa ai sensi degli articoli 116 del Codice del Processo Amministrativo e 36 del Codice dei contratti pubblici per l’annullamento della decisione sull’oscuramento della documentazione relativa alla verifica di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario e l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere pienamente alla documentazione oscurata; Nel giudizio per l’annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di aggiudicazione alle controinteressate della “gara europea a procedura aperta per l’affidamento della convenzione avente ad oggetto la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2777 – LOTTO 2 Comunicazione ex art. 90, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 - Aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023” (breviter, anche solo la “Gara LAN”), attualmente non noto se non secondo quanto comunicato da Consip con comunicazione del 3 agosto 2026; nonché di tutti gli atti, le operazioni ed i verbali della procedura – e dello stesso Bando di indizione della stessa, in quanto l’interpretazione che ne risulterà dall’esame degli atti di gara risulti, oltre che illegittima, lesiva per TIM, il tutto secondo quanto verrà espressamente dedotto in sede di motivi aggiunti, che la ricorrente si riserva espressamente di produrre entro i termini decadenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della Commissione di gara, contenuta nel Verbale n. 21, di oscurare cinque tabelle dei giustificativi del RTI aggiudicatario presentati nella verifica di anomalia dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
TIM ha proposto, insieme all’impugnazione dell’aggiudicazione del 3 agosto 2026 della gara Consip per la fornitura e gestione di reti locali (Lotto 2), domanda di accesso ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 del d.lgs. 36/2023, contestando l’oscuramento di cinque tabelle dei giustificativi dell’offerta del RTI aggiudicatario. Ha sostenuto che la conoscenza di tali dati era rilevante per verificare la sostenibilità dell’offerta, considerato che la differenza in graduatoria era di 0,2398 punti ed era dovuta all’offerta economica, a parità di punteggio per gli altri elementi. La Commissione aveva ritenuto che le tabelle oscurate contenessero dati disaggregati economicamente, concorrenzialmente e strategicamente rilevanti e una conoscenza aziendale specifica; aveva invece consentito l’accesso al resto dei giustificativi, ritenuti composti da dati aggregati, generici e non riconducibili a know-how o strategie commerciali. Fastweb ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità della domanda per deposito oltre il termine di dieci giorni, sostenendo che non operasse la sospensione feriale. Nel ricorso contro l’aggiudicazione TIM aveva inoltre dedotto un motivo relativo alla dichiarazione di Converge sul CCNL applicato, ma la domanda oggetto di questa ordinanza riguardava l’accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: il ricorso per l’accesso era stato depositato tempestivamente, poiché l’art. 36, commi 4, 7 e 8, del d.lgs. 36/2023 rinvia al rito dell’art. 116 c.p.a., cui si applica la sospensione feriale; il riferimento all’art. 55 c.p.a. concerne invece i termini per la fissazione della prima camera di consiglio utile. Nel merito, ha respinto la domanda. La Commissione aveva consentito l’accesso ai giustificativi della verifica di anomalia, oscurando soltanto cinque tabelle e motivando in modo puntuale la presenza in esse di dati disaggregati o di una conoscenza aziendale specifica. TIM non ha contestato né la natura strategica dei dati né le ragioni dell’oscuramento e non ha indicato, neppure in termini iniziali o ipotetici, perché la conoscenza delle tabelle fosse strettamente indispensabile alla difesa nel giudizio sull’aggiudicazione; il richiamo alla vicinanza in graduatoria e alla possibile rilevanza dei costi e dei team di lavoro è stato ritenuto generico. Il giudice non può sostituirsi all’istante nell’individuazione dell’indispensabilità difensiva. Nessun elemento dimostrava quindi che il bilanciamento operato dalla Commissione tra effettività della tutela giurisdizionale e segreti tecnici e commerciali fosse illegittimo. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 1.000 oltre accessori a Consip e altrettanti a Fastweb; spese compensate nei confronti di Converge. La statuizione riguarda la domanda di accesso e non definisce il ricorso contro l’aggiudicazione.
Norme richiamate
art. 36, commi 4, 7 e 8, d.lgs. 36/2023
l’art. 36, nei commi 4, 7 e 8, del Codice dei contratti rinvia al rito di cui all’art. 116 c.p.a. (cui si applica la sospensione feriale dei termini), nonché ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. per la fissazione della prima camera di consiglio utile
La disciplina dell’accesso negli appalti rinvia al rito dell’art. 116 c.p.a., con conseguente applicazione della sospensione feriale, mentre il richiamo all’art. 55 c.p.a. riguarda la fissazione della camera di consiglio.
art. 116 c.p.a.
l’art. 36, nei commi 4, 7 e 8, del Codice dei contratti rinvia al rito di cui all’art. 116 c.p.a. (cui si applica la sospensione feriale dei termini), nonché ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. per la fissazione della prima camera di consiglio utile
Il rito per la tutela dell’accesso è il riferimento processuale applicabile alla domanda presentata ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti e beneficia della sospensione feriale dei termini.
art. 55 c.p.a.
l’art. 36, nei commi 4, 7 e 8, del Codice dei contratti rinvia al rito di cui all’art. 116 c.p.a. (cui si applica la sospensione feriale dei termini), nonché ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. per la fissazione della prima camera di consiglio utile
Il rinvio all’art. 55 c.p.a. è limitato ai termini per la fissazione della prima camera di consiglio utile e non esclude la sospensione feriale applicabile al rito dell’art. 116 c.p.a.
art. 36 d.lgs. 36/2023
a fronte di un diniego di accesso alle informazioni inerenti all’offerta presentata da un operatore economico in sede di gara per ragioni legate alla tutela di segreti tecnici e/o commerciali, l’interesse ostensivo dell’istante diviene prevalente solo ove tale soggetto dimostri la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi correlati all’affidamento pubblico, il che avviene sulla base di una valutazione svolta in concreto alla luce delle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili da parte del soggetto che ha richiesto l’accesso
Quando l’accesso riguarda informazioni dell’offerta coperte da segreti tecnici o commerciali, l’istante deve dimostrare in concreto la stretta indispensabilità dei documenti per la difesa nel giudizio relativo all’affidamento; non basta un generico interesse alla tutela dei propri interessi.
art. 36, comma 5, d.lgs. 36/2023
Consip si è costituita in giudizio in resistenza e, con riguardo all’istanza di accesso, ha richiamato le ragioni dell’oscuramento di cui al Verbale n. 21, precisando che avrebbe osteso la documentazione (parzialmente oscurata nei sensi previsti dall’anzidetto verbale) a partire dalla data dell’11.09.2026 (ciò che invero risulta essere avvenuto), secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, Codice contratti;
La norma è richiamata quale disciplina del momento in cui la stazione appaltante rende disponibile la documentazione di gara, dopo il differimento previsto.
Massime di principio
- Quando l’accesso agli atti di gara investe informazioni che l’amministrazione ha oscurato per tutelare segreti tecnici o commerciali, l’istante deve dimostrare in concreto la stretta indispensabilità della conoscenza richiesta per la difesa dei propri interessi nel giudizio sull’affidamento; il generico richiamo alla posizione in graduatoria o alla possibile utilità dei dati non è sufficiente.
- Il giudice non può sostituirsi all’istante nell’individuazione delle specifiche esigenze difensive che renderebbero indispensabili i documenti oscurati; la domanda va valutata alla luce delle deduzioni difensive, anche potenziali, formulate dall’istante.
- Il ricorso per l’accesso in materia di contratti pubblici, quando regolato dal rinvio all’art. 116 c.p.a., beneficia della sospensione feriale dei termini; il richiamo all’art. 55 c.p.a. rileva per i termini di fissazione della prima camera di consiglio utile.
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