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Parere

Parere n. 203/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Nicolò Maria La Mantia, per l’annullamento dell’ordinanza n. 17 dell’8 aprile 2025 del Comune di Bagheria.

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza n. 17 dell’8 aprile 2025 del Comune di Bagheria, recante ingiunzione del pagamento di euro 20.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e di diniego di sanatoria n. 41 del 16 febbraio 2020. Con il primo motivo ha sostenuto che le misure cautelari intervenute nel giudizio amministrativo sugli atti presupposti avessero impedito il perfezionamento degli effetti dell’accertamento di inottemperanza del 13 febbraio 2021 e che, dopo la sentenza definitiva di rigetto dell’appello, il Comune avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine di novanta giorni e procedere a un nuovo sopralluogo. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa valutazione della possibilità di riesaminare il diniego di condono, richiamando l’ordinanza cautelare e la sentenza del CGA intervenute nei precedenti giudizi. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, poiché il ricorrente aveva già impugnato davanti al TAR l’ordinanza di demolizione e il verbale di accertamento dell’inottemperanza.

Il parere

Il parere dichiara il ricorso inammissibile per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. Tale principio opera anche quando gli atti impugnati siano formalmente distinti, purché siano direttamente consequenziali o collegati da presupposizione e la controversia presenti identità sostanziale di petitum e causa petendi. La precedente impugnazione davanti al TAR dell’ordinanza di demolizione e del verbale di accertamento impedisce quindi di proporre ricorso straordinario contro la successiva sanzione pecuniaria, anche se vengono dedotti vizi propri di quest’ultima, quando le censure risultino strettamente connesse ai giudizi precedenti. In ogni caso, il ricorso è ritenuto infondato nel merito. Il verbale del 13 febbraio 2021 era stato redatto prima delle sospensioni cautelari e aveva fotografato una situazione di inottemperanza già perfezionata. Le successive sospensioni avevano impedito all’amministrazione di trarre immediatamente le conseguenze dell’accertamento, ma non avevano eliminato l’abuso né reso necessario un nuovo accertamento dopo la sentenza definitiva. La reiezione dell’appello ha reso pienamente legittimo ed esecutivo il verbale, consentendo l’adozione della sanzione pecuniaria, considerata conseguenza diretta e automatica della mancata ottemperanza. L’assegnazione di un nuovo termine di novanta giorni avrebbe vanificato gli effetti delle pronunce già rese e compromesso la certezza del diritto. È infondato anche il motivo relativo al riesame del diniego di condono: la sentenza aveva confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione e del verbale, mentre la formula di salvezza relativa ai provvedimenti futuri del Comune non imponeva alcun riesame, lasciando all’ente piena discrezionalità.

Osservazioni

Principio di alternatività

Il ricorso straordinario è inammissibile quando il ricorrente abbia già impugnato davanti al TAR gli atti presupposti direttamente consequenziali all’atto successivamente gravato, se gli atti e le controversie sono collegati da presupposizione, consequenzialità o connessione e riguardano sostanzialmente il medesimo bene della vita, anche in presenza di vizi formalmente propri dell’atto successivo.

Accertamento dell’inottemperanza e misure cautelari

Il verbale di accertamento redatto prima della sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione conserva la propria efficacia accertativa. La sospensione impedisce temporaneamente all’amministrazione di trarre le conseguenze dell’inottemperanza, ma non elimina l’abuso già accertato né impone un nuovo sopralluogo dopo la definizione del giudizio.

Sanzione pecuniaria ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001

Una volta definito con rigetto il giudizio sugli atti presupposti, il Comune deve utilizzare il verbale di inottemperanza ritenuto legittimo per irrogare la sanzione pecuniaria, senza assegnare un nuovo termine di novanta giorni, poiché ciò vanificherebbe gli effetti delle sentenze e determinerebbe un’illegittima rimessione in termini.

Riesame del diniego di condono

La formula con cui una sentenza fa salvi i provvedimenti che il Comune vorrà adottare non configura un obbligo di riesame del diniego di sanatoria, ma lascia all’amministrazione la facoltà di valutare discrezionalmente eventuali ulteriori provvedimenti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    Il principio di alternatività è interpretato in senso sostanziale e ampio: impedisce di sottoporre la medesima vicenda amministrativa o il medesimo bene della vita a giudici diversi anche quando gli atti siano formalmente distinti ma collegati da presupposizione, consequenzialità o connessione.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale disposizione relativa al rapporto dell’amministrazione resistente nel procedimento per ricorso straordinario.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine assegnato comporta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, effetto ritenuto già perfezionato alla scadenza dei novanta giorni.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è considerata conseguenza diretta e automatica della mancata ottemperanza accertata.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria e degli effetti conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività del ricorso straordinario opera anche tra atti formalmente distinti quando essi siano direttamente consequenziali o collegati da presupposizione e la controversia riguardi sostanzialmente il medesimo bene della vita già sottoposto al giudice amministrativo.
  • La precedente impugnazione giurisdizionale degli atti presupposti rende inammissibile il ricorso straordinario contro l’atto consequenziale anche se il ricorrente deduce vizi propri di quest’ultimo, qualora le censure siano strettamente connesse alla vicenda già definita davanti al TAR.
  • La sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione non travolge il verbale di accertamento dell’inottemperanza redatto anteriormente; essa sospende soltanto la possibilità dell’amministrazione di produrre o attuare le conseguenze dell’accertamento fino alla definizione del giudizio.
  • Dopo la reiezione definitiva dell’impugnazione degli atti presupposti, l’amministrazione può irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 sulla base del verbale di inottemperanza già formato, senza assegnare un nuovo termine di novanta giorni.
  • La clausola giudiziale che fa salvi i provvedimenti futuri dell’amministrazione non impone di per sé l’esercizio del riesame, ma conserva la discrezionalità dell’ente circa l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro l’ordinanza del Comune di Bagheria che aveva ingiunto il pagamento di euro 20.000,00 per la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione.

Premesse e vicenda amministrativa

Il Comune aveva adottato un’ordinanza di diniego di sanatoria e di demolizione, notificata il 17 febbraio 2020. Decorso il termine assegnato, l’inottemperanza era stata accertata con verbale del 13 febbraio 2021. Gli atti presupposti erano stati impugnati davanti al giudice amministrativo e il relativo contenzioso si era concluso con la sentenza del CGA n. 561 del 1° marzo 2023, che aveva respinto definitivamente l’appello.

Nel corso del giudizio erano intervenute misure cautelari: una prima sospensione dell’ordinanza di demolizione e, successivamente, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. Il Comune aveva quindi adottato l’ordinanza n. 17 dell’8 aprile 2025, con cui aveva irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Motivi del ricorso

Il ricorrente deduceva, in sintesi:

  • che la sospensione cautelare avesse impedito il perfezionamento degli effetti dell’accertamento di inottemperanza;
  • che, dopo la sentenza definitiva di rigetto, il Comune avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine di novanta giorni e svolgere un nuovo sopralluogo;
  • che il Comune avrebbe dovuto riesaminare il diniego di condono, anche in considerazione dell’istruttoria sollecitata in sede cautelare e della formula con cui la sentenza aveva fatto salvi i provvedimenti futuri dell’ente.

Principio di alternatività

Il CGA accoglie preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. L’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 è interpretato secondo un criterio sostanziale: il divieto non riguarda soltanto l’identità formale degli atti, ma anche atti distinti che siano collegati da presupposizione, consequenzialità o connessione e che sottopongano a giudici diversi la medesima vicenda amministrativa o il medesimo bene della vita.

Poiché il ricorrente aveva già impugnato davanti al TAR l’ordinanza di demolizione e il verbale di accertamento dell’inottemperanza, il successivo ricorso straordinario contro la sanzione pecuniaria è inammissibile. Non assume rilievo decisivo il fatto che l’impugnazione della sanzione sia stata formulata deducendo vizi propri dell’atto, perché le censure risultano comunque strettamente connesse ai precedenti giudizi.

Valutazione nel merito

Il Consiglio esamina comunque le doglianze e le ritiene infondate. Il verbale del 13 febbraio 2021 era stato redatto prima dell’intervento delle sospensioni cautelari e aveva accertato una situazione di totale illiceità già perfezionata. Le misure cautelari avevano impedito al Comune di procedere immediatamente all’acquisizione e all’irrogazione della sanzione, ma non avevano fatto venir meno l’abuso né cancellato l’accertamento già compiuto.

Con la definizione sfavorevole del giudizio, il verbale è divenuto pienamente legittimo ed esecutivo, producendo gli effetti giuridici connessi all’inottemperanza. Il Consiglio considera già perfezionata, alla scadenza del termine di novanta giorni, l’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e ritiene la sanzione pecuniaria una conseguenza diretta e automatica della mancata ottemperanza.

Esclusione di un nuovo termine

Secondo il parere, il Comune era tenuto a utilizzare il verbale già formato per adottare la sanzione. Un nuovo sopralluogo e l’assegnazione di un ulteriore termine di novanta giorni avrebbero attribuito al destinatario una rimessione in termini non prevista dalla legge, vanificando gli effetti delle sentenze già intervenute e compromettendo la certezza del diritto.

Riesame del diniego di condono

È respinta anche la censura relativa all’omesso riesame. La sentenza del CGA aveva confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione e del verbale di accertamento dell’inottemperanza. La formula secondo cui restavano salvi i provvedimenti che il Comune avrebbe eventualmente adottato non imponeva all’ente di riaprire l’istruttoria o riesaminare il diniego di sanatoria, ma lasciava impregiudicata la sua discrezionalità nell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Conclusione

Il parere esprime la necessità di dichiarare il ricorso straordinario inammissibile per violazione del principio di alternatività e, comunque, di respingerlo nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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