Ordinanza n. 184/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, di reiezione della domanda cautelare proposta contro la misura prefettizia antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di misura antimafia)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione della misura prefettizia espulsiva. In sede cautelare ha evidenziato: la recentissima costituzione della società, avvenuta il 10 settembre 2025, la sua inattività e il fatto che il capitale fosse stato conferito dall'amministratore, elementi ritenuti idonei a porre in dubbio l'attualità del pericolo di infiltrazione e la proporzionalità dell'espulsione nei confronti di un'impresa non ancora operativa; l'esistenza di elementi di discontinuità gestionale rispetto alla figura paterna, tra cui l'adozione di modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001, contenenti clausole di esclusione automatica dei soci indagati per reati associativi, e la nomina di professionisti esterni; l'autorizzazione del GIP del Tribunale di Palermo a un riassetto societario che aveva posto l'amministratore dell'appellante al vertice della holding del gruppo, prospettata come possibile indice di affidabilità e autonomia gestionale; l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, il cui diniego era motivato dalla qualificazione del pericolo come strutturale, qualificazione ritenuta non immediatamente evidente rispetto a un'impresa non ancora operativa.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita trattazione del merito, senza disporre la sospensione piena della misura impugnata. Il Collegio ha rilevato, a un primo sommario esame, la complessità della controversia e peculiari profili di fumus boni iuris, ritenendo meritevoli di approfondimento da parte del TAR la condizione di impresa non ancora operativa, la proporzionalità e attualità del pericolo di infiltrazione, gli elementi di discontinuità gestionale, l'autorizzazione giudiziaria al riassetto societario e l'applicabilità della prevenzione collaborativa. Ha quindi applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la trasmissione degli atti al TAR Sicilia, sede di Palermo, per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo di secondo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al primo giudice, quale misura di contemperamento degli interessi.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede le misure di prevenzione collaborativa; la loro applicabilità, nel caso esaminato, deve essere approfondita in relazione alla qualificazione del pericolo come strutturale e alla mancata operatività dell'impresa.
d.lgs. 231/2001
I modelli organizzativi adottati dalla società sono considerati dalla difesa quali elementi di discontinuità gestionale e di possibile autonomia rispetto alla precedente gestione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la complessità della controversia e la presenza di peculiari profili di fumus boni iuris possono giustificare l'accoglimento dell'appello ai soli fini della sollecita trattazione del merito, senza la sospensione piena dell'atto impugnato, mediante applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nel valutare una misura prefettizia antimafia espulsiva nei confronti di una società di recentissima costituzione e non ancora operativa, devono essere approfondite l'attualità e la concretezza del pericolo di infiltrazione, nonché la proporzionalità della misura rispetto all'effettiva operatività dell'impresa.
- L'adozione di modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001, la previsione di clausole di esclusione dei soci indagati per reati associativi e la nomina di professionisti esterni possono costituire elementi rilevanti per valutare la discontinuità gestionale e l'autonomia dell'impresa rispetto a precedenti assetti ritenuti esposti a infiltrazione.
- L'autorizzazione giudiziaria a un riassetto societario può assumere rilievo, nel giudizio sulla prevenzione antimafia, quale possibile indice di affidabilità e autonomia gestionale, da valutare nel merito insieme agli altri elementi del quadro indiziario.
- Il diniego delle misure di prevenzione collaborativa fondato sulla natura strutturale del pericolo richiede uno specifico approfondimento quando tale qualificazione non risulti immediatamente evidente in relazione a un'impresa non ancora operativa.
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