Sentenza n. 4567/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, lamentando, secondo quanto richiamato dalla sentenza, un difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, all’esito di un procedimento di riesame, l’Ambasciata ha rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La definizione è avvenuta con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, in ragione della soccombenza virtuale riferita al difetto di istruttoria dedotto dal ricorrente, e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previa informazione alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
il sopravvenuto rilascio del visto in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità
Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il rilascio, in sede di riesame, del titolo amministrativo precedentemente negato determina il pieno soddisfacimento della pretesa e rende non necessaria la decisione di merito sull’originario diniego.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della censura dedotta, quale il difetto di istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →