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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12453/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per concorso in rapina aggravata. Capuano denunciava la errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si sarebbe trattato di furto con strappo (art. 624-bis c.p.) poiché, a suo avviso, la violenza si sarebbe esercitata solo sulla cosa, e lamentava inoltre l'erronea negazione delle attenuanti generiche. Dota deduceva più censure: nullità per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire un DVD, omessa derubricazione in furto con strappo, mancata esclusione dell'aggravante della pluralità di persone, mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, omessa esclusione della recidiva e mancata riduzione della pena nei minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli puri reiterazioni di questioni già esaminate e risolte dalla corte d'appello. Sul punto della rinnovazione istruttoria in appello dopo rito abbreviato la Corte ha confermato che non sussiste un diritto dell'imputato ad ottenere la rinnovazione e che il giudice di appello non è obbligato a disporla quando la prova risulti superflua. Quanto alla qualificazione del reato, la Corte ha confermato la sussistenza della rapina: la sottrazione dell'orologio, tenuto al polso mediante cinturino, ha comportato una violenza che si è estesa alla persona (anche evidenziata dalle lesioni al polso della vittima), superando la mera coesione cosa-persona e giustificando la configurazione della rapina. Le altre censure (aggravante persone riunite, esclusione attenuanti, recidiva e determinazione della pena) sono state ritenute fondate su valutazioni di merito esenti da vizi e quindi non sindacabili in cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Citate come presupposti per i motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione). La Corte ritiene i motivi ripetitivi e già esaminati, quindi inammissibili.

  • art. 624-bis c.p. (furto con strappo)

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere una diversa qualificazione; la Corte interpreta la norma distinguendo il furto con strappo dalla rapina quando la violenza sia diretta prevalentemente alla cosa e non alla persona.

  • art. 114 c.p.

    Norma relativa a specifica attenuante invocata dal ricorrente Dota; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che negava l'attenuante, avendo Dota svolto un ruolo determinante nella commissione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi (condanna alle spese processuali e alle somme a favore della Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • In un giudizio d'appello conseguente a rito abbreviato non sussiste un diritto dell'imputato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; il giudice può rifiutarla se la ritiene superflua e la motivazione del diniego non è sindacabile se non illogica.
  • La distinzione tra furto con strappo e rapina dipende dalla direzione della violenza: se la violenza è necessaria per vincere la resistenza della persona (es. oggetto particolarmente aderente al corpo, presenza di lesioni), si configura la rapina; se la violenza è esercitata prevalentemente sulla cosa e le ricadute sulla persona sono secondarie, si tratta di furto con strappo.
  • Le valutazioni di fatto e di credibilità operate dai giudici di merito (anche in ordine all'attribuzione di ruoli, all'esistenza di aggravanti e alla valutazione dei precedenti) sono vincolanti in Cassazione, che interviene solo per vizi di diritto, manifesta illogicità o arbitrio.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che motivi riferendosi agli elementi ritenuti decisivi.
  • Un ricorso che si limiti a riproporre questioni già decise nei gradi precedenti è suscettibile di essere dichiarato inammissibile e può comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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