Cassazione Penale, Sentenza n. 37743/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la sospensione condizionale della pena per il reato di cui all'art. 495 c.p. Primo motivo: contestazione della qualificazione giuridica del fatto (sostiene che si tratterebbe di un mero falso nome riconducibile all'art. 496 c.p.). Secondo motivo: deduzione della possibile applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 che amplia i limiti edittali, sostenendo che nel caso ricorrerebbero i requisiti per la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 495 c.p., richiamando giurisprudenza che considera false attestazioni le dichiarazioni fornite in assenza di documenti atte a garantire le qualità personali. Sul secondo motivo ha riconosciuto in astratto la possibile applicazione retroattiva della riforma dell'art. 131-bis c.p., ma ha giudicato il motivo privo della necessaria specificità: il ricorrente non ha indicato in concreto gli elementi che dimostrerebbero la particolare tenuità e la non abitualità della condotta. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Integra il reato la condotta di chi, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità agli operatori di polizia, poiché tali dichiarazioni assumono valore di attestazione preordinata a garantire le qualità personali e, se mendaci, costituiscono falsa attestazione.
art. 496 cod. pen.
Norma distinta rispetto all'art. 495: riguarda altre ipotesi di falsità; la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta fosse riconducibile ad art. 495 e non ad art. 496.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
"massimo a cinque anni"; "minimo a due anni"; "anche in considerazione della condotta susseguente"
La riforma (d.lgs. n.150/2022) ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 131-bis, includendo reati con pena detentiva minima non superiore a due anni e prevedendo che si consideri anche la condotta successiva. La Corte conferma che la norma, essendo di carattere sostanziale, può trovare applicazione retroattiva nei procedimenti pendenti, ma l'onere di dimostrare concretamente i requisiti spetta alla parte che la invoca e richiede specificità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica l'art. 131-bis c.p. ampliandone la portata; ha effetto dal 30/12/2022 e, in assenza di diversa disposizione transitoria, può essere applicato retroattivamente nei procedimenti pendenti ove ricorrano i presupposti.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato la natura sostanziale dell'istituto dell'art. 131-bis e la possibilità della sua applicazione retroattiva anche in cassazione per procedimenti relativi a reati commessi anteriormente alla riforma.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segua la condanna del ricorrente alle spese processuali e, eventualmente, a una somma a favore della cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Quando una persona, priva di documenti, fornisce false generalità agli operatori di polizia nel corso di un controllo, la condotta tende a rientrare nell'art. 495 c.p. se le dichiarazioni assumono valore di attestazione delle proprie qualità personali.
- La distinzione tra art. 495 e art. 496 c.p. dipende dalla natura dell'attestazione: se la dichiarazione ha carattere di attestazione preordinata a garantire qualità personali in assenza di documenti, si applica l'art. 495.
- L'art. 131-bis c.p., dopo la riforma, può essere applicato retroattivamente ai procedimenti pendenti; tuttavia il richiedente deve indicare elementi concreti e specifici (assenza di gravità, non abitualità, circostanze attenuanti) per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità.
- In cassazione i motivi devono essere formulati con specificità e indicazione degli elementi di fatto e di diritto da rimettere alla valutazione; deduzioni generiche o richiamo al mero contenuto di decisioni di merito sono inadeguate e possono determinare l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche immediate (spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); pertanto chi propone ricorso deve valutare il rapporto costo/beneficio e curare la specificità delle censure.
- Per ottenere benefici come la sospensione condizionale della pena o il riconoscimento della particolare tenuità è utile che tali profili siano richiamati e documentati già nei gradi di merito con elementi fattuali concreti e valutazioni probatorie.
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