Sentenza del 21/11/2018 n. 30046 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Imposta sulla pubblicità - Soggetto pubblicizzato e soggetto che dispone del mezzo pubblicitario - Obbligazione solidale - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento sostenendo che la scritta riportata sugli striscioni costituisse soltanto un marchio identificativo del produttore e non un messaggio pubblicitario, che vi fossero errori nella superficie indicata, che essa non fosse il soggetto passivo principale perché non disponeva della gru collocata nel cantiere e che l'avviso fosse carente di motivazione e documentazione allegata. In particolare, la società ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto notificare previamente l'accertamento al soggetto che utilizzava materialmente la gru, qualificandola come mero coobbligato solidale con beneficio di escussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 510 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. La Corte ha ritenuto che lo striscione, per dimensioni, collocazione elevata e visibilità, fosse oggettivamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di potenziali clienti e costituisse quindi pubblicità imponibile, anche se recava soltanto il marchio dell'impresa. Ha inoltre stabilito che il soggetto pubblicizzato e il soggetto che dispone del mezzo pubblicitario sono obbligati in solido, senza beneficio d'ordine o di preventiva escussione: pertanto, l'avviso poteva essere notificato validamente alla società pubblicizzata senza previa o contestuale notifica al proprietario o utilizzatore della gru. Le censure sulla motivazione dell'avviso sono state ritenute in parte inammissibili per difetto di autosufficienza e comunque infondate, poiché l'atto consentiva di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5
Il messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche" è soggetto a imposizione.
L'imposta si applica quando un segno, marchio o altro messaggio, per caratteristiche, dimensioni e collocazione, supera la mera funzione identificativa ed è oggettivamente idoneo a promuovere o far conoscere l'impresa, il prodotto o il servizio a una platea indeterminata.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6
La responsabilità del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario "in via principale".
Il soggetto pubblicizzato e quello che dispone del mezzo sono obbligati in solido verso il Comune. L'espressione "in via principale" non attribuisce al soggetto pubblicizzato un beneficio d'ordine o di escussione, ma fonda il diritto di rivalsa nei confronti di chi dispone del mezzo.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis
Esenzione per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività, entro la superficie prevista dalla norma.
L'esenzione riguarda le insegne riferite alla sede in cui si svolge l'attività economica; non si applica a un marchio collocato altrove, ad esempio su una gru operante in un cantiere diverso dalla sede dell'impresa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi aspetti essenziali.
L'obbligo di motivazione e allegazione è soddisfatto quando l'avviso permette di contestare l'esistenza e l'ammontare del tributo. Non è necessario allegare atti generali, regolamenti o delibere soggetti a pubblicità legale, né documenti il cui contenuto sia già riprodotto o conoscibile dal contribuente.
Codice civile, art. 1293
Le obbligazioni solidali possono vincolare i debitori anche con modalità diverse.
La diversità delle modalità con cui i coobbligati sono tenuti al pagamento non elimina la solidarietà né impedisce al creditore di rivolgersi direttamente a uno qualsiasi di essi.
Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando l'atto è prodotto da sistemi informativi automatizzati.
Gli atti comunali di accertamento tributario possono recare una firma a stampa, purché il responsabile sia correttamente individuato secondo le modalità previste.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulla pubblicità rileva soprattutto l'idoneità oggettiva del messaggio a raggiungere un pubblico indeterminato, non l'intenzione soggettiva dell'impresa né il fatto che il segno coincida con un marchio.
- Un marchio apposto su un mezzo di grandi dimensioni e collocato in posizione molto visibile può essere considerato pubblicità imponibile anche senza indicazioni dettagliate sui prodotti o servizi.
- Quando la legge prevede solidarietà tra soggetto pubblicizzato e soggetto che utilizza o dispone del mezzo pubblicitario, il Comune può chiedere l'intero tributo direttamente a uno dei coobbligati, senza dover prima accertare o escutere l'altro.
- Il soggetto che paga può eventualmente esercitare la rivalsa interna nei confronti dell'altro coobbligato, ma tale rapporto non condiziona la validità dell'accertamento tributario.
- L'esenzione per l'insegna di esercizio va interpretata restrittivamente e, in linea generale, richiede che il segno contraddistingua effettivamente la sede in cui si svolge l'attività.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica gli elementi essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di contestare sia il presupposto sia l'importo del tributo.
- In cassazione, le contestazioni sulla motivazione dell'avviso devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportare nel ricorso le parti rilevanti dell'atto e indicare specificamente dove i documenti sono stati prodotti.
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