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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14799/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, proposta davanti al Tribunale di Milano, di una cartella di pagamento notificata per un importo molto elevato. Il giudice di primo grado sospendeva il giudizio per asserita connessione con un procedimento pendente innanzi alla Corte dei conti; poi, rigettata l’eccezione di estinzione sollevata dall’Amministrazione, il giudizio veniva riassunto dal destinatario della cartella. Il Tribunale dichiarava nulla la cartella ritenendo insussistente il titolo esecutivo relativo a spese di giustizia e rimetteva al giudice contabile le statuizioni sui compensi indebitamente percepiti. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo l’estinzione del processo e ritenendo comunque invalida la cartella perché riferita a un credito non correttamente e comprensibilmente individuato nel titolo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 297, 305 e 307, comma 3, c.p.c., sostenendo che il giudizio di opposizione si fosse estinto per mancata tempestiva riassunzione; con il secondo deduceva la violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la pretesa era in realtà fondata sull’atto di costituzione in mora per la sanzione prevista da tale norma e non su un generico credito per spese di giustizia. Il controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l’individuazione del giudizio pregiudicante e la sua irrilevanza ai fini dell’estinzione del processo di opposizione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: dalla cartella emergeva un riferimento alle "spese di giustizia" e non all’atto di costituzione in mora invocato in cassazione; inoltre la cartella non conteneva elementi sufficienti a identificare in modo comprensibile il titolo e il credito azionato, né richiamava in modo idoneo l’atto presupposto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per la validità della cartella emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non occorre indicare gli estremi o la data di notifica dell’atto presupposto, ma è necessario che la cartella contenga elementi univoci idonei a consentire l’individuazione della pretesa e a permettere al destinatario una difesa effettiva; nel caso concreto ciò non avveniva. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione; la Corte non accoglie la censura perché diretta contro un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 305 c.p.c.

    Invocato in relazione alla mancata riassunzione del giudizio sospeso; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    Richiamato a fondamento dell’eccezione di estinzione; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo di ricorso, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo di ricorso, poi respinto nel merito.

  • art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001

    La Corte afferma che la cartella non consentiva di individuare come pretesa azionata la sanzione prevista da questa norma, e che non risultava richiamato in modo comprensibile l’atto di costituzione in mora.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come rimedio esperibile dal destinatario della cartella ove la pretesa fosse stata sufficientemente identificabile; nel caso concreto la carenza informativa della cartella ha impedito una difesa piena.

Massime di principio

  • In tema di estinzione del processo per mancata riassunzione, la censura in cassazione non può risolversi nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull’individuazione del giudizio pregiudicante o sulla sua effettiva rilevanza causale.
  • La cartella di pagamento può essere valida anche se non indica gli estremi completi dell’atto presupposto, purché contenga elementi univoci e comprensibili idonei a consentire al destinatario di individuare la pretesa e di difendersi efficacemente.
  • Quando la cartella non specifichi in modo chiaro titolo, credito, anno di riferimento, soggetto creditore e criteri di quantificazione, la pretesa non è sufficientemente identificabile e la cartella è invalida per difetto di motivazione.
  • Non è consentito integrare la motivazione della cartella mediante un richiamo implicito ad atti non menzionati in modo almeno sintetico e comprensibile nel titolo esattivo notificato.
  • Il contribuente che lamenti l’insufficiente identificazione della pretesa deve dedurre il concreto pregiudizio difensivo subito; tuttavia tale onere presuppone che dalla cartella siano comunque percepibili, sia pure sinteticamente, gli elementi essenziali della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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