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Ordinanza

Ordinanza n. 414/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 3 febbraio 2026, numero M_D 4934676 CSE2026 000023; - e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica 0054512025 reso nell’adunanza 4-625 del 12.11.2025, per comunque, previa eventuale conversione del giudizio in giudizio di ottemperanza, il riconoscimento giudiziale della causa di servizio della patologia "esiti di colectomia subtotale, omentectomia, confezionamento di anastomosi ileocolica latero laterale meccanica e plastica diretta di ernia ombelicale per adenocarcinoma al colon G2 II Stadio in follow up”, e la condanna al pagamento dell’equo indennizzo entro ristretto termine, con nomina di commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202600303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa che ha definito negativamente la richiesta relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e all’equo indennizzo, nonché gli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e il parere del Comitato di Verifica, chiedendo il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica e il conseguente pagamento dell’equo indennizzo, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Dalla formulazione delle domande conclusive è emerso che la pretesa sostanziale era diretta a ottenere che il Ministero adottasse gli atti necessari al riconoscimento della causa di servizio e all’erogazione del beneficio, entro termini fissati dal giudice, con intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di inadempimento. Il ricorrente ha inoltre rinunciato alla trattazione della domanda cautelare, che non risultava comunque esplicitata né coltivata nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’improcedibilità della domanda cautelare, sia per la rinuncia del ricorrente sia perché la domanda non risultava effettivamente proposta e coltivata. Esaminando il petitum sostanziale e, in particolare, le domande conclusive, ha ritenuto che la controversia fosse diretta alla radicazione di un giudizio di ottemperanza, anziché alla sola impugnazione del decreto ministeriale. Ha quindi disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. e ha rinviato l’esame della controversia a una successiva camera di consiglio, fissata per il 13 maggio 2026, così da garantire il diritto di difesa delle parti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La qualificazione della domanda come giudizio di ottemperanza comporta l’applicazione del relativo rito e la necessità di fissare una camera di consiglio che assicuri alle parti il diritto di difesa.

  • art. 2 d.P.R. 9 ottobre 2001, n. 461

    È indicato dal ricorrente quale base normativa del diritto all’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; l’ordinanza non decide nel merito di tale pretesa.

Massime di principio

  • Il petitum sostanziale deve essere individuato considerando il contenuto effettivo delle domande conclusive e non soltanto la qualificazione formale attribuita dalla parte all’azione proposta.
  • Quando le domande conclusive mirano a ottenere l’adozione di atti amministrativi necessari all’attuazione di una posizione riconosciuta o alla soddisfazione coattiva della pretesa, con eventuale intervento sostitutivo di un commissario ad acta, il giudice può qualificare la domanda come giudizio di ottemperanza e convertire il rito ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
  • La domanda cautelare è improcedibile quando la parte vi rinuncia e, comunque, quando essa non sia stata esplicitamente proposta né coltivata nel ricorso.
  • La conversione del rito deve essere seguita dalla fissazione di una camera di consiglio idonea a garantire il diritto di difesa delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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