Cassazione Penale, Ordinanza n. 24597/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione di una patente di guida. Con il primo motivo la difesa deduceva l'inosservanza dell'art. 648 c.p. e il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti già esaminati in appello. Con il secondo motivo si censurava il diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 2 (ora comma 4), c.p. Con il terzo motivo si contestava l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p., lamentando anche vizio motivazionale. La Corte rileva che i motivi riproponevano questioni già affrontate dalla corte territoriale, o comunque tendevano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi erano manifestamente infondati. In particolare: il primo era in parte reiterativo di doglianze già esaminate in appello e in parte mirava a una diversa ricostruzione del fatto e delle prove; il secondo è stato rigettato perché la particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione va valutata considerando tutte le componenti oggettive e soggettive ex art. 133 c.p., e la finalità di sottrarsi a un ordine di carcerazione escludeva la tenuità; il terzo è stato ritenuto infondato perché i precedenti penali e il rapporto con i fatti dimostravano una pericolosità sociale confermativa della recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte richiama i principi sulla configurabilità della ricettazione, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo, e ritiene corretta la motivazione della sentenza impugnata sull'affermazione di responsabilità per la detenzione/ricezione di una patente di guida di provenienza illecita.
art. 648, comma 2, c.p. (ora comma 4)
La particolare tenuità del fatto non dipende solo dal valore della cosa ricettata, ma richiede una valutazione complessiva delle componenti oggettive e soggettive del fatto, comprese quelle indicate nell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
È richiamato come criterio di valutazione complessiva della gravità del fatto e della capacità a delinquere ai fini dell'applicazione della particolare tenuità della ricettazione.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è ritenuta correttamente applicata in presenza di precedenti penali e di un rapporto tra precedenti e fatto attuale indicativo di confermata e ingravescente pericolosità sociale.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa lettura delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia logica e conforme ai principi di diritto.
- Nel delitto di ricettazione, l'accertamento della responsabilità richiede una motivazione che copra sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo; il sindacato di cassazione si limita alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione.
- La particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione non può essere ancorata al solo valore del bene ricevuto, ma impone una valutazione complessiva del fatto concreto e della personalità dell'agente, considerando anche la capacità a delinquere ex art. 133 c.p.
- La finalità della condotta, se sintomatica di una rilevante capacità criminale o strumentale a sottrarsi all'esecuzione di un ordine restrittivo, può escludere la particolare tenuità del fatto.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere confermata quando i precedenti penali e il fatto oggetto del processo evidenzino una continuità della pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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