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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 21.11.2024, n. 1172, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 1172 del 21 novembre 2024, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito di € 1.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. La ricorrente aveva notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 29 novembre 2024. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era quindi decorso. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né fornito prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione era tenuta a dare esecuzione al giudicato e che il Ministero non aveva assolto l’onere di provare l’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 1.000,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza, a fronte della dedotta mancata esecuzione del titolo, l’Amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale.
  • Quando l’Amministrazione, pur costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non fornisce la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione può essere determinata tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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