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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 497 del 17/12/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 497 del 17 dicembre 2024, relativa all’attribuzione del beneficio della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2021/22 e 2023/24, oltre alle spese legali. Ha riferito di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno dichiarato l’avvenuto pagamento del beneficio; il ricorrente ha comunque insistito per la condanna alle spese.

La decisione

Il Collegio ha preso atto dell’avvenuto pagamento del beneficio economico durante il giudizio e, ritenendo così integralmente soddisfatta la pretesa azionata, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla fissazione del termine di adempimento né alla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della necessità per il ricorrente di promuovere il giudizio di ottemperanza a fronte della precedente mancata esecuzione. Sono state liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia e dei minimi tariffari applicabili, con pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione, pari a euro 500 annui, utilizzabile mediante carta elettronica

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro per gli anni scolastici indicati nella sentenza presupposta.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’azione di ottemperanza promossa per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È indicato quale termine che il ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, anche in relazione ai minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’avvenuto adempimento dell’amministrazione durante il giudizio di ottemperanza non esclude, di per sé, la condanna dell’amministrazione alle spese, se il ricorso si è reso necessario a causa della precedente mancata esecuzione del giudicato.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi di ottemperanza semplici e seriali, il giudice può tenere conto della natura della controversia e dei minimi tariffari previsti dalla disciplina forense applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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