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Sentenza

Sentenza n. 1479/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, prot. n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2021, con la quale è stata disposta la perdita del grado del ricorrente, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lettera d), 865 e 1357, lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; - degli atti dell'inchiesta formale, disposta il 30 dicembre 2019 dal Comandante Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-”; - della nota del Ministero della difesa, -OMISSIS- del 29 dicembre 2020; - delle conclusioni della Commissione di disciplina del 20 settembre 2020; - di ogni altro atto presupposto o connesso a quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202100381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di perdita del grado per rimozione, adottato a seguito di procedimento disciplinare connesso a una condanna penale irrevocabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha inflitto la perdita del grado, ai soli fini giuridici e con decorrenza retroattiva, nonché gli atti dell’inchiesta formale, la nota ministeriale e le conclusioni della Commissione di disciplina. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 1392, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato concluso oltre il termine massimo di 270 giorni decorrente dalla conoscenza, da parte dell’Amministrazione, dell’irrevocabilità della sentenza penale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 1392, comma 4, del medesimo codice, con riferimento ai periodi intercorsi tra la conclusione dell’inchiesta formale, il deferimento alla Commissione di disciplina, la deliberazione della Commissione, la trasmissione degli atti al Ministero e la successiva trasmissione al Comando Generale. In terzo luogo, ha lamentato il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, la violazione dell’art. 1355 del Codice dell’ordinamento militare e del principio di proporzionalità, sostenendo che il provvedimento non individuasse adeguatamente i fatti rilevanti, non considerasse le memorie difensive, le eccellenti valutazioni caratteristiche e gli elogi ricevuti e non giustificasse la perdita del grado. Ha inoltre contestato la retroattività della sanzione nei confronti di un militare già collocato in congedo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre accessori. In via preliminare ha ritenuto ammissibili la relazione e la documentazione depositate tardivamente dall’Amministrazione, poiché acquisite in esecuzione di un ordine istruttorio del Collegio ai sensi dell’art. 65 c.p.a.; tali produzioni non sono soggette ai termini dell’art. 73 c.p.a., riferiti alle produzioni documentali e alle memorie liberamente effettuate dalle parti. Quanto al primo motivo, il termine di 270 giorni è stato ritenuto rispettato: il dies a quo è stato individuato nel 15 gennaio 2020, non nel 21 ottobre 2019, mentre il procedimento si è concluso il 29 dicembre 2020, con un tempo computabile di 267 giorni al netto della sospensione emergenziale per COVID-19. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ricostruito analiticamente la sequenza procedimentale e ha escluso il superamento del termine di 90 giorni: tra il deferimento alla Commissione e la convocazione sono trascorsi 78 giorni; tra la seduta della Commissione e la trasmissione degli atti al Ministero 9 giorni; tra tale trasmissione e l’invio al Comando Generale 82 giorni; e tra quest’ultimo invio e l’adozione della sanzione 27 giorni. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento contiene una motivazione sufficiente, anche mediante richiami per relationem agli atti dell’inchiesta formale, alle conclusioni della Commissione di disciplina e alle sentenze penali. L’Amministrazione ha individuato i fatti contestati, esaminato le memorie difensive e motivato l’incompatibilità della permanenza del militare nell’Arma per la gravità delle condotte, ritenute lesive dell’immagine e del prestigio dell’Istituzione e contrarie ai doveri di moralità e rettitudine propri dello status militare. La sanzione è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e al ruolo istituzionale rivestito. È stata inoltre ritenuta legittima la retroattività della perdita del grado, in quanto prevista dagli artt. 867, comma 5, e 923, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare anche nei confronti del militare collocato in congedo per infermità, quando questi fosse già sottoposto a procedimento penale.

Norme richiamate

  • art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è stato calcolato dal momento individuato dal giudice come effettiva conoscenza rilevante da parte dell’Amministrazione, tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.

  • art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010

    Il termine è stato ritenuto rispettato sulla base della ricostruzione dei singoli segmenti temporali del procedimento disciplinare.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    La sanzione disciplinare deve rispettare adeguatezza e proporzionalità; la perdita del grado è stata ritenuta proporzionata alla gravità delle condotte e alla lesione dell’immagine e dell’affidabilità dell’Arma.

  • art. 861, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010

    Costituisce base normativa della perdita del grado applicata al militare.

  • art. 865 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale fondamento normativo della sanzione della perdita del grado.

  • art. 1357, lettera d), d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale ulteriore fondamento della perdita del grado per rimozione.

  • art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Prevede, secondo il giudice, la decorrenza retroattiva della perdita del grado nei casi indicati dalla disciplina militare.

  • art. 923, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Concorre a fondare la retroattività della perdita del grado fino alla data del congedo per infermità, quando il militare era già sottoposto a procedimento penale.

  • art. 65 c.p.a.

    La documentazione acquisita in esecuzione di un ordine istruttorio del giudice non è soggetta ai termini di produzione dell’art. 73 c.p.a., essendo funzionale alla completezza dell’istruttoria.

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti possono produrre…

    I termini per il deposito di memorie e documenti riguardano le produzioni liberamente effettuate dalle parti e non quelle ordinate dal Collegio.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della sanzione, anche mediante richiami per relationem agli atti procedimentali.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, il termine per la conclusione previsto dall’art. 1392, comma 3, del d.lgs. 66/2010 decorre dal momento di effettiva conoscenza rilevante del fatto da parte dell’Amministrazione, individuato sulla base degli atti del procedimento, e deve essere calcolato considerando le sospensioni normative applicabili; non decorre necessariamente dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale.
  • Il termine previsto dall’art. 1392, comma 4, del d.lgs. 66/2010 deve essere verificato attraverso la ricostruzione dei singoli segmenti temporali del procedimento disciplinare; il suo rispetto può risultare dalla computazione separata degli intervalli tra conclusione dell’inchiesta, deferimento alla Commissione, deliberazione, trasmissione degli atti e adozione della sanzione.
  • La documentazione depositata dall’Amministrazione in esecuzione di un ordine istruttorio del giudice ai sensi dell’art. 65 c.p.a. non è soggetta ai termini di cui all’art. 73 c.p.a., poiché tali termini riguardano le produzioni documentali e le memorie rimesse alla libera iniziativa delle parti.
  • In materia di sanzioni disciplinari militari, la motivazione può essere articolata anche mediante richiami per relationem agli atti dell’inchiesta formale, alle conclusioni della Commissione di disciplina e alle sentenze penali, purché consenta di individuare i fatti contestati, le ragioni della responsabilità disciplinare e la valutazione delle difese dell’interessato.
  • La perdita del grado è proporzionata quando la gravità delle condotte accertate, valutate anche in relazione al ruolo istituzionale rivestito, incide in modo incompatibile sulla dignità, sull’immagine e sull’affidabilità dell’Istituzione militare; precedenti positivi di servizio non impongono di per sé una sanzione meno grave.
  • La perdita del grado può produrre effetti retroattivi nei casi previsti dagli artt. 867, comma 5, e 923, comma 5, del d.lgs. 66/2010 anche nei confronti del militare collocato in congedo, quando questi fosse già sottoposto a procedimento penale nel periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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