Cassazione Penale, Sentenza n. 12612/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché, come emergente dalla stessa decisione impugnata, la manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa è intervenuta il 10 marzo 2015, quando era ormai decorso il termine per proporre la querela. Ne consegue che l'azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata per difetto di tempestiva querela. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni personali volontarie lievissime (riqualificate dall'originaria imputazione con prognosi di 30 giorni), deducendo due motivi: violazione della legge penale e processuale con riferimento, rispettivamente, agli artt. 124 c.p. e 336 c.p.p., e vizio di motivazione in relazione agli artt. 582, comma 2 e 124 c.p.. In sostanza si contestava che l'azione penale fosse stata promossa nonostante mancasse una querela tempestiva della persona offesa
Norme richiamate
art. 582, comma 2, cod. pen.
La norma è stata richiamata per la riqualificazione del fatto come lesioni personali volontarie lievissime; la Corte d'appello aveva confermato tale qualificazione, ma la Cassazione ha deciso che, indipendentemente dalla qualificazione, l'azione penale era erroneamente iniziata per mancanza di querela tempestiva
art. 124, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente e dall'organo giudicante in relazione all'incidenza della querela sulla perseguibilità del reato; la Corte ha interpretato la normativa come implicante che, in assenza di una querela tempestiva, l'azione penale non può essere promossa
art. 336, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento a profili processuali connessi alla querela e ai relativi termini; la pronuncia ha considerato i rilievi procedurali sulla tempestività della denuncia/querela alla base dell'annullamento
Massime di principio
- Se la perseguibilità del reato è condizionata alla presentazione della querela, la mancata proposizione entro i termini previsti determina l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento della condanna
- La riqualificazione giuridica del fatto (es. da lesioni con prognosi di 30 giorni a lesioni lievissime) non valida l'avvio dell'azione se manca il presupposto soggettivo procedurale (querela tempestiva)
- In sede di impugnazione è opportuno verificare sempre la tempestività e la presenza della querela della persona offesa: difetti su tale punto possono determinare l'annullamento senza rinvio
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando risulta che l'azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata per un difetto di perseguibilità procedurale
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