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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-295/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019. — Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. contro Banco Comercial Português SA e Caixa Geral de Depósitos, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto. — Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articoli 2 e 58 – Ambito di applicazione – Utente di servizi di pagamento – Nozione – Esecuzione di un ordine di addebito emesso da un terzo relativo a un conto di cui non è titolare – Assenza di autorizzazione del titolare del conto addebitato – Operazione di pagamento non autorizzata. — Causa C-295/18

Giurisprudenza europea62018CJ0295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che gli addebiti diretti eseguiti senza il consenso del titolare del conto non restano fuori dal campo di applicazione della direttiva 2007/64/CE, ma vi rientrano come operazioni di pagamento non autorizzate. Ha inoltre affermato che il titolare del conto addebitato è un utente di servizi di pagamento ai fini dell’articolo 58, con conseguente applicazione delle regole sulla contestazione e sul rimborso. La decisione valorizza il testo della direttiva, il suo contesto sistematico e la finalità di tutela contro le operazioni non autorizzate.

Servizi di pagamento: rientra nella direttiva 2007/64/CE l’esecuzione di addebiti diretti non autorizzati su conto altrui, e il titolare del conto addebitato è "utente di servizi di pagamento" ai fini del rimborso.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE comprenda nell’ambito dei "servizi di pagamento" l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento intestato a terzi e non autorizzati dal titolare del conto; e, in tal caso, se il titolare del conto addebitato senza consenso sia un "utente di servizi di pagamento" ai sensi dell’articolo 58 della direttiva, con conseguente diritto alla rettifica/rimborso.

Principio di diritto

L’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui il beneficiario non è titolare rientra nella nozione di "servizi di pagamento" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE anche quando il titolare del conto non vi abbia acconsentito; di conseguenza, il titolare del conto addebitato senza consenso è un "utente di servizi di pagamento" ai sensi dell’articolo 58 e può invocare la disciplina unitaria sulle operazioni non autorizzate, inclusa la rettifica/ripetizione nei termini previsti dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 4, punti 3, 5, 7, 8, 10, 14 e 28, della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 42 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 54 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 58 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 59 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 60 della direttiva 2007/64/CE
  • Allegato della direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva (UE) 2015/2366
  • Decreto lei n. 317/2009 (diritto portoghese, trasposizione)

Addebiti diretti non autorizzati e nozione di servizi di pagamento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação do Porto in una controversia tra la MSC, titolare di un conto bancario, e la banca BCP, in merito al rimborso di somme prelevate dal conto mediante ordini di addebito disposti da un terzo senza consenso della titolare. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, con particolare riguardo agli articoli 2 e 58.

Fatti del procedimento principale

La MSC aveva rilevato addebiti periodici sul proprio conto a favore di un terzo con cui non intratteneva rapporti. Dopo un primo rimborso parziale da parte della banca, la società chiedeva anche la restituzione degli importi relativi a precedenti addebiti, sostenendo che non vi fosse alcuna autorizzazione valida. Il giudice del rinvio osservava che il conto della MSC era un conto di pagamento e che, per gli addebiti contestati, non era stato prestato alcun consenso dalla titolare.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la direttiva 2007/64/CE, poi abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366, ma applicabile ratione temporis ai fatti. Sono centrali:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, sulla sfera di applicazione ai "servizi di pagamento";
  • l’articolo 4, punti 3, 5, 7, 8, 10, 14 e 28, sulle definizioni di servizi di pagamento, operazione di pagamento, pagatore, beneficiario, utente di servizi di pagamento, conto di pagamento e addebito diretto;
  • l’articolo 54 sul consenso e sulla qualificazione delle operazioni non autorizzate;
  • l’articolo 58 sulla notifica delle operazioni non autorizzate o inesatte;
  • l’articolo 59 sulla prova dell’autenticazione ed esecuzione;
  • l’articolo 60 sul rimborso delle operazioni non autorizzate. Sono richiamati anche i considerando 3, 4, 31 e 35, che evidenziano l’esigenza di un quadro uniforme e la tutela contro le operazioni non autorizzate.

Prima questione pregiudiziale

La Corte precisa che la controversia non riguarda un’ipotesi estranea alla direttiva, ma un addebito diretto eseguito dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e senza consenso del titolare. La nozione di "servizi di pagamento" include, secondo l’allegato della direttiva, l’esecuzione di ordini di addebito, compresi quelli una tantum.

La Corte osserva che l’assenza di consenso non fa venir meno l’applicabilità della direttiva: al contrario, molte sue disposizioni sono costruite proprio per disciplinare le operazioni di pagamento non autorizzate. Se tali operazioni fossero escluse dall’ambito di applicazione, gli articoli 54, 58, 59, 60 e 61 perderebbero di effetto utile. Anche gli obiettivi della direttiva, richiamati nei considerando, verrebbero compromessi, perché verrebbe meno la tutela uniforme contro le conseguenze delle operazioni non autorizzate.

Seconda questione pregiudiziale

Quanto all’articolo 58, la Corte rileva che il titolare di un conto di pagamento addebitato senza consenso non sembra, a una lettura meramente letterale dell’articolo 4, punto 10, rientrare immediatamente nella nozione di "utente di servizi di pagamento". Tuttavia, una lettura sistematica e teleologica conduce alla conclusione opposta: poiché l’operazione non autorizzata rientra nei servizi di pagamento e l’articolo 58 è espressamente dedicato alle operazioni non autorizzate o inesatte, il titolare del conto addebitato senza consenso deve essere considerato utente di servizi di pagamento ai fini della disciplina di rimedio.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde che:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE comprende l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare, anche se il titolare del conto non vi ha acconsentito;
  • l’articolo 58 della stessa direttiva qualifica come "utente dei servizi di pagamento" il titolare del conto sul quale siano stati effettuati ordini di addebito senza il suo consenso. Per gli operatori bancari e per gli avvocati che assistono imprese o privati, la pronuncia conferma che la contestazione di addebiti diretti non autorizzati resta interamente nell’alveo della disciplina UE sui servizi di pagamento, con i relativi termini di notifica, onere della prova e obbligo di rimborso.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentoaddebito direttooperazioni di pagamento non autorizzaterimborso degli addebiti indebititutela del titolare del conto

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