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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17587/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per concorso in estorsione pluriaggravata. Il ricorrente contestava: (i) l'attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa (mancata ricognizione personale ex art. 213 c.p.p., foto segnaletica datata, particolari differenze nell'effigie rispetto al giorno del fatto), non corroborato da altri riscontri se non tabulati telefonici giudicati insufficienti; (ii) vizi motivazionali nella valutazione della responsabilità e nella qualificazione delle aggravanti ex art. 416-bis.1 c.p. (presunta appartenenza o favoreggiamento mafioso), nonché omissione di risposta a censure su contraddizioni testimoniali, rilevanza dei contatti telefonici e sull'onere delle spese legali assunte a favore del coimputato Murano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e ha confermato la sentenza di condanna: ha ritenuto valida la valutazione di merito sulla attendibilità del riconoscimento fotografico (prove atipiche ammesse, valutazione nel libero convincimento del giudice, elementi di supporto quali prossimità temporale del riconoscimento, assenza di dubbi della vittima e contatti telefonici tra i protagonisti) e ha ritenuto corretta la motivazione circa la sussistenza delle aggravanti ex art. 416-bis.1 (metodo mafioso e agevolazione), sottolineando che è sufficiente che la condotta abbia inteso favorire l'organizzazione anche se il ricorrente non sia formalmente componente. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione di impugnazioni inammissibili. P.Q.M.: dichiarati inammissibili i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Le individuazioni (personali o fotografiche) costituiscono mezzi di prova atipici e la loro valutazione rientra nel libero convincimento del giudice; non necessariamente devono seguire le forme tipizzate della ricognizione di persona.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio del libero convincimento del giudice circa la valutazione delle prove: il valore probatorio delle individuazioni va determinato in base agli elementi di contesto e alle circostanze concrete.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    La disciplina formale della ricognizione personale è specifica per quel mezzo; tuttavia la Corte ha chiarito che le forme tipizzate dell'art. 213 non sono sempre vincolanti per le individuazioni fotografiche svolte in fase di indagini, le quali rimangono prove atipiche da valutare nel loro contesto.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Le aggravanti connesse al metodo mafioso e all'agevolazione del sodalizio possono essere riconosciute quando la condotta presenti un 'protocollo operativo' caratteristico delle organizzazioni criminali e quando la condotta sia idonea a favorire il sodalizio; non è necessario che l'autore sia formalmente parte del sodalizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e prevede l'eventuale corresponsione di somme alla cassa delle ammende in caso di impugnazioni infondate o colpose; qui applicata per fissare €3.000 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico è ammissibile come prova atipica: va valutato nel contesto (prossimità temporale, comportamento senza esitazioni del dichiarante, riscontri oggettivi) e il giudice ha ampia discrezionalità nel valutarne l'attendibilità.
  • Le formalità previste per la ricognizione di persona (art. 213 c.p.p.) non si traducono in un requisito vincolante per tutte le individuazioni fotografiche; la loro eventuale inosservanza incide sulla valutazione della prova ma non comporta automaticamente la sua inefficacia.
  • In un giudizio con rito abbreviato 'secco' l'imputato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi acquisiti in fase di indagini; ciò limita la possibilità di ottenere integrazioni probatorie e rende più difficile impugnare la valutazione di merito in sede di legittimità.
  • Le censure generiche o cumulative sulla motivazione (ad esempio contestare la motivazione in termini vaghi o sovrapposti) sono inammissibili: i motivi di cassazione devono essere specifici e non indifferenziati.
  • La sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso può essere ricavata dalla modalità intimidatoria 'tipica' e dall'effetto di coartazione psicologica sulle vittime; l'agevolazione del sodalizio è configurabile anche quando l'agente non sia formalmente associato, se la condotta è idonea a favorire l'organizzazione.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti per sostituirsi al giudice di merito: può sindacare la valutazione probatoria solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento della prova o omissione rilevante di motivazione.

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