Sentenza n. 9322/2026 - Roma, Sezione 4Q
per la nomina di un Commissario ad acta, che provveda a dare esecuzione alla sentenza del Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. IV-Quater, 4 agosto 2025, n. 15263, con cui è stato accolto il ricorso per l'ottemperanza iscritto al r.g. n. 5139/2025, promosso inter partes.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che la sentenza oggetto della richiesta di ottemperanza era stata riformata in appello e non costituiva più un titolo suscettibile di esecuzione nei termini originariamente disposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché l’azione era stata ritualmente proposta quando il giudizio d’appello era ancora pendente.
Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. IV quater, 4 agosto 2025, n. 15263, che aveva ordinato la rivalutazione del ricorrente ai fini dell’ASN
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, professore associato presso un’università non statale e partecipante alla tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale relativa al sesto quadrimestre del triennio 2021-2023, conclusasi con esito negativo, ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 15263/2025. Tale sentenza aveva ordinato al Ministero di procedere alla rivalutazione dell’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione, mediante nomina di nuovi commissari e formulazione di un nuovo giudizio. Nel corso del giudizio di ottemperanza è stato rappresentato che la sentenza da eseguire era stata appellata. Dopo la definizione dell’appello, il Consiglio di Stato, con sentenza 18 marzo 2026, n. 2292, ha accolto l’impugnazione e riformato la sentenza di primo grado. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Massime di principio
- La riforma in appello della sentenza posta a fondamento di un ricorso per ottemperanza determina la sopravvenuta carenza d’interesse all’esecuzione di tale sentenza e comporta l’improcedibilità del giudizio di ottemperanza.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente proposto in un momento in cui la sentenza da eseguire era ancora efficace e il relativo appello era pendente.
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