Cassazione Penale, Ordinanza n. 12849/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna riqualificazione del fatto è stata disposta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello contestando, con un solo motivo, la violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto nel reato di sostituzione di persona. Secondo la difesa, la condotta accertata non sarebbe stata correttamente sussunta nella fattispecie contestata e avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 494 c.p. La Corte di cassazione rilevava però che tale doglianza non era stata dedotta con l'atto di appello e che, in ogni caso, era manifestamente infondata perché i fatti descritti nel provvedimento impugnato consistevano nell'aver presentato domanda di reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una pregressa condanna per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., circostanza incompatibile con la sostituzione di persona.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
La fattispecie di sostituzione di persona non è ritenuta configurabile quando la condotta consiste nel presentare domanda di reddito di cittadinanza omettendo di indicare una pregressa condanna; tale comportamento non integra la specifica alterazione dell'altrui identità richiesta dalla norma.
art. 416-bis c.p.
La pregressa condanna per associazione di tipo mafioso è richiamata come dato fattuale occultato nella domanda di reddito di cittadinanza.
art. 615 c.p.p.
Non citato nel testo fornito.
Massime di principio
- La censura per omessa riqualificazione del fatto è inammissibile in cassazione quando la questione non sia stata previamente dedotta con l'atto di appello, salvo che ricorrano profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- La sostituzione di persona ex art. 494 c.p. richiede una condotta di falsa attribuzione dell'identità o di qualità personali altrui; non è sufficiente la mera omissione di dati rilevanti in una domanda amministrativa.
- La presentazione di un'istanza per ottenere un beneficio pubblico tacendo una precedente condanna penale, pur potendo assumere rilievo sotto altri profili, non coincide di per sé con il reato di sostituzione di persona.
Come è indicizzato
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