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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34930/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna (Tribunale per i minorenni delle Marche, 07/05/2024) a 1 anno, 9 mesi, 10 giorni di reclusione e euro 500 di multa per i reati di rapina e lesioni. Tre motivi: 1) nullità/violazione del principio del contraddittorio nella revoca della messa alla prova (l'udienza del 09/04/2024 sarebbe stata fissata solo per verifica intermedia e non per la revoca); 2) vizio di motivazione nella revoca della messa alla prova per sopravvenuta misura cautelare (si eccepiva che la misura cautelare riguardava fatti anteriori alla concessione della messa alla prova, dunque non integrerebbe una violazione delle prescrizioni); 3) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, in particolare mancata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e insufficienza di prova in relazione al reato di rapina e, con riferimento alle lesioni, erronea affermazione di concorso di più soggetti non coerente con l'imputazione originaria che attribuiva la condotta in modo autonomo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha affermato che nel rito minorile non si applica l'art. 464-octies (disciplinante la revoca della sospensione con messa alla prova per gli adulti) e che la revoca può essere disposta senza fissare apposita udienza; inoltre ha ritenuto che l'opzione dell'imputato per il rito abbreviato dopo la revoca equivale a rinuncia ad impugnare il provvedimento di revoca, con conseguente preclusione. Sul terzo motivo la decisione è stata parziale: la Corte ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni (capo 3), ritenendo correttamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa; invece ha rilevato carenza assoluta di motivazione rispetto alla contestazione relativa al reato di rapina (capo 1), poiché la sentenza impugnata non aveva valutato il motivo d'appello che contestava l'erronea interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa e la carenza di prova di condotte causalmente orientate alla rapina. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al capo 1) e ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio su quel capo, rigettando il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte richiama il regime speciale della messa alla prova come rito alternativo rilevante anche nel procedimento minorile.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina la revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova per gli adulti; la Corte afferma che tale disciplina non è applicabile automaticamente al rito minorile per principio di sussidiarietà.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la fissazione dell'udienza per consentire il contraddittorio; la Corte rileva che, nel rito minorile, la revoca può avvenire anche in assenza di fissazione di un'udienza ex art. 127.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2019

    Principio richiamato secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un rito alternativo a pieno titolo; da ciò la Corte deduce che non è consentito trattare la messa alla prova come avente prevalenza sugli altri riti alternativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento minorile la revoca della messa alla prova può essere disposta anche senza fissare una specifica udienza ex art. 127 c.p.p.; l'assenza di tale udienza non costituisce automaticamente violazione del contraddittorio.
  • La scelta da parte dell'imputato, dopo la revoca della messa alla prova, di optare per un rito alternativo che definisca immediatamente il giudizio (es. rito abbreviato) equivale a rinunciare a impugnare il provvedimento di revoca; tale opzione produce preclusione processuale rispetto alla contestazione della revoca.
  • La circostanza che una misura cautelare sia stata disposta per fatti anteriori alla concessione della messa alla prova non esclude automaticamente la legittima revoca: occorre valutare se sussista comunque una violazione delle prescrizioni della messa alla prova e se tale violazione sia significativa (non episodica o di scarsa rilevanza).
  • Se la motivazione di un giudizio di merito non affronta espressamente e in modo argomentato un motivo di impugnazione che impugna la valutazione probatoria essenziale (es. l'interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa), la Cassazione può annullare il provvedimento per carenza assoluta di motivazione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio su quel capo.
  • La conferma di responsabilità per una fattispecie (es. lesioni) può fondarsi su dichiarazioni della persona offesa anche se l'imputazione originaria attribuisce la condotta ad un solo soggetto; l'eventuale coinvolgimento di più autori non esclude la responsabilità del singolo e non è di per sé idoneo ad escluderla.

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