Cassazione Civile, Ordinanza n. 21135/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di rettifica relativo all'anno d'imposta 1989, con recupero di imposte e sanzioni per asserita violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 23 e 28. In primo grado la società aveva ottenuto un accoglimento solo parziale; l'Agenzia aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile dalla CTR della Campania. Tale decisione era stata precedentemente cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19658/2009. Nel successivo giudizio rescissorio la CTR ha nuovamente deciso dichiarando inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, dopo la cassazione con rinvio, nessuna delle parti aveva riassunto il processo e che quindi il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione, non potendo invece pronunciare nel merito/fase rescissoria sull'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha esaminato gli atti del fascicolo d'ufficio e ha verificato che, dopo la sentenza di cassazione con rinvio, non risultava alcuna notifica di riassunzione del giudizio da parte di alcuno dei contendenti. Ha quindi ritenuto fondata la censura dell'Agenzia: in assenza di impulso di parte, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, e non definito con una decisione di inammissibilità dell'appello resa nel giudizio rescissorio. L'ordinanza, peraltro, dispone la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della natura processuale della controversia e dell'andamento alterno dei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche processuali, come nel caso della disciplina della riassunzione e dell'estinzione del giudizio tributario.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
impone la riassunzione del processo dopo la cassazione con rinvio a impulso di parte; in mancanza di riassunzione il giudizio deve essere dichiarato estinto.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
prevede l'estinzione del processo tributario quando, dopo la cassazione con rinvio, non vi sia stata riassunzione nei termini e con le forme dovute.
art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina dell'estinzione del processo tributario e degli effetti della mancata riassunzione.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
norma sostanziale richiamata nel contenzioso originario in tema di obblighi connessi alla fatturazione IVA.
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
norma sostanziale richiamata nel contenzioso originario in tema di registrazione delle fatture IVA.
art. 28 d.P.R. n. 633 del 1972
norma sostanziale richiamata nel contenzioso originario in tema di obblighi IVA oggetto di rettifica e recupero d'imposta.
Massime di principio
- Dopo una sentenza di cassazione con rinvio, la prosecuzione del giudizio rescissorio richiede riassunzione da parte di uno dei litiganti; in difetto di tale impulso, il giudizio si estingue e il giudice non può decidere sul merito o su questioni processuali diverse dall'estinzione.
- Nel giudizio di legittimità, quando sia dedotto un error in procedendo, la Corte può e deve accedere direttamente agli atti di causa per verificare la sussistenza del vizio processuale denunciato.
- L'onere di provare l'avvenuta riassunzione del processo grava sulla parte che intenda far valere la prosecuzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio.
- La mancanza di prova della notifica di riassunzione, emersa dall'esame del fascicolo, impone la declaratoria di estinzione del processo rescissorio.
- La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dalla natura processuale della controversia, dall'esito alterno dei precedenti gradi e dall'assenza di una condotta processuale immediatamente contestata dalla parte soccombente nella fase rescissoria.
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