Sentenza n. 1305/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria del diritto al riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio prestato in domeniche o festivi infrasettimanali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002 per il servizio prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali. Hanno sostenuto che ogni prestazione resa di domenica o in un festivo infrasettimanale dovesse essere remunerata con tale indennità, indipendentemente dal fatto che la giornata fosse stata previamente programmata come riposo settimanale. La censura deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002, dell'art. 28, comma 3, d.P.R. n. 170/2007, dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, dell'art. 27, comma 4, d.P.R. n. 39/2018, nonché di circolari, manuali e disposizioni interne della Guardia di Finanza, oltre a eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. A sostegno della propria tesi i ricorrenti hanno richiamato un precedente del TAR Liguria, secondo cui la domenica sarebbe sempre giornata destinata al riposo settimanale. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano prodotto fogli di servizio o altra documentazione idonea a dimostrare che, nei casi concreti, il servizio fosse stato comandato per sopravvenute e inderogabili esigenze in giornate previamente programmate come riposo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha aderito all'orientamento restrittivo già seguito dal TAR Lombardia, dal TAR Friuli Venezia Giulia, dal TAR Catania e avallato dal Consiglio di Stato. L'art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002 riconosce l'indennità, fermo il diritto al recupero, soltanto quando il militare sia chiamato a prestare servizio, per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale. I termini “sopravvenute” e “destinato” presuppongono una precedente programmazione dell'attività lavorativa e del giorno di riposo, successivamente modificata per esigenze nuove e inderogabili. Non è quindi sufficiente la mera prestazione lavorativa di domenica o in un festivo infrasettimanale, poiché la domenica non costituisce sempre e comunque il giorno destinato al riposo: il regolamento della Guardia di Finanza prevede che il riposo sia fruito di norma in giorno festivo, ammettendo una diversa programmazione dei turni. L'indennità compensa il disagio derivante dalla perdita del riposo programmato, non il semplice lavoro festivo. In ogni caso, la domanda di accertamento è risultata priva di un principio di prova, poiché non sono stati depositati fogli di servizio o altri documenti comprovanti la concreta spettanza dell'indennità. La pretesa si è pertanto risolta in una contestazione astratta dell'interpretazione normativa dell'Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
L'indennità spetta solo quando il servizio sia prestato, per esigenze sopravvenute e inderogabili, in una giornata previamente destinata secondo programmazione al riposo settimanale o in un festivo infrasettimanale; non è sufficiente il semplice servizio prestato di domenica o in un giorno festivo.
art. 43, commi 1 e 4, Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, d.m. 30 novembre 1991
Tutti i militari hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale da fruire, di norma, in giorno festivo. Il responsabile di ogni ufficio o comando deve programmare, settimanalmente e mensilmente, i turni di fruizione del riposo compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il riposo settimanale deve essere individuato in base alla programmazione dei turni; la domenica è giornata ordinaria di fruizione del riposo, ma non costituisce necessariamente e sempre il giorno destinato al riposo.
art. 12, comma 1, disposizioni sulla legge in generale
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Quando il significato letterale della disposizione è chiaro, l'interprete non può sostituirlo con una lettura diversa fondata sulla sola finalità pratica ritenuta preferibile.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo sintetico ai precedenti conformi; il TAR ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva adottato l'interpretazione restrittiva dell'art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002.
Massime di principio
- L'indennità di compensazione prevista per il servizio prestato nel giorno destinato al riposo settimanale spetta soltanto quando ricorrano congiuntamente una precedente programmazione della giornata come riposo e una successiva chiamata in servizio determinata da esigenze sopravvenute e inderogabili dell'amministrazione.
- La mera prestazione lavorativa di domenica o in un festivo infrasettimanale non determina automaticamente il diritto all'indennità di compensazione, se la giornata era stata previamente programmata come ordinaria giornata lavorativa e il riposo settimanale era stato collocato in altro giorno.
- L'espressione normativa “giorno destinato al riposo settimanale” richiama una concreta programmazione dei turni e non identifica necessariamente la domenica, poiché il riposo può essere fruito in altro giorno secondo le esigenze organizzative e la pianificazione del servizio.
- Nelle domande di accertamento di emolumenti retributivi o indennitari il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova della concreta spettanza della prestazione richiesta; la mera contestazione astratta dell'interpretazione normativa dell'amministrazione non è sufficiente.
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