Cassazione Civile, Ordinanza n. 01438/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte della società ricorrente, di una partita di materiale siliconico destinato alla realizzazione di stampi industriali, fornito da due società convenute. La compratrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dai vizi del materiale venduto. I giudici di merito hanno rigettato la domanda: il tribunale nel merito; la corte d'appello, invece, ha ritenuto assorbente l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia, rilevando che la denuncia dei vizi era stata effettuata oltre i termini di legge rispetto alle ultime consegne e che non risultava alcun riconoscimento dei vizi da parte dei venditori. Con il ricorso per cassazione la compratrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1495 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il riconoscimento dei vizi e non avesse considerato prove testimoniali e consulenza tecnica idonee a dimostrare la tempestività della denuncia; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la corte avrebbe valorizzato il fatto che la compratrice aveva usato una miscelazione meccanica invece che manuale, pur essendo tale circostanza ritenuta irrilevante dalla controparte in primo grado; 3) violazione degli artt. 1337 e 1218 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte apprezzato l'asserita mancata informativa dei venditori sugli effetti dell'omesso degasaggio del materiale; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese dei gradi di merito. Le resistenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita nullità della procura speciale; eccezione respinta dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l'eccezione di nullità della procura speciale, affermando la validità della procura apposta al ricorso per cassazione anche se formulata in modo generico, purché materialmente congiunta all'atto e non incompatibile con la volontà di proporre il giudizio di legittimità. Nel merito, ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi: il primo, perché la censura sulla mancata valorizzazione del riconoscimento dei vizi e delle prove istruttorie investiva un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, e perché il riconoscimento del vizio riguarda la sua esistenza materiale, non una confessione di responsabilità; il secondo, perché l'art. 115 c.p.c. attiene al principio di non contestazione e non impedisce al giudice di merito di valutare liberamente la rilevanza tecnica delle circostanze; il terzo, perché sollecitava un riesame del merito e, quanto all'art. 115 c.p.c., non denunciava l'uso di prove irritualmente acquisite ma solo una diversa valutazione del materiale probatorio; inoltre la questione sulla clausola contrattuale di assistenza non era stata trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente dedotta nei gradi di merito; il quarto, perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per mancato esercizio. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di cassazione a ciascuna resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
Disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta; il riconoscimento del vizio da parte del venditore esclude la necessità della denuncia del compratore, ma deve riguardare la materiale esistenza del vizio e non richiede un'ammissione di responsabilità.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non vincola il giudice nella valutazione delle prove; in cassazione è deducibile solo l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non la diversa ponderazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per chiarire che la scelta delle prove più persuasive rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 1337 c.c.
La censura che lo richiama è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere un riesame del merito, senza indicare una regola di diritto violata dalla sentenza impugnata.
art. 1218 c.c.
La deduzione della sua violazione è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con una specifica regola di diritto affermata dalla sentenza impugnata.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare accertamenti di fatto o la valutazione delle prove.
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge e di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando mira in realtà a un nuovo apprezzamento del merito.
art. 373 c.p.c.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla validità della procura speciale al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento del vizio da parte del venditore, idoneo a escludere la denuncia del compratore, riguarda la conoscenza e l'ammissione della materiale esistenza del difetto, non un'esplicita confessione di responsabilità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica al merito della decisione: la doglianza è inammissibile se mira soltanto a una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
- L'art. 115 c.p.c. è violato solo quando il giudice fondi la decisione su prove non ritualmente introdotte o assunte d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non è invece censurabile in cassazione la mera scelta del giudice di attribuire maggiore attendibilità o rilevanza ad alcune prove rispetto ad altre.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei precedenti gradi non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità.
- La mancata compensazione delle spese processuali non è sindacabile in cassazione, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito, salvo i limiti normativi specificamente previsti.
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