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Sentenza

Sentenza n. 7689/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro - n. 20/2025, depositata e resa pubblica in data 08.01.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2539/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202601146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – n. 20/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 2.000,00 sulla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Velletri n. 20/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto del ricorrente all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione delle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo sussistenti la rituale notificazione, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, il quale non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri né aveva contestato l'inadempimento o giustificato la propria inerzia. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza, assicurando al ricorrente l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente e verifica preliminare dell'eventuale adempimento. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali; il giudizio mira a verificare la corretta attuazione del giudicato e a far conseguire al ricorrente gli effetti favorevoli della pronuncia.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti per applicarle.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle obbligazioni derivanti da titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il termine era decorso prima della proposizione del giudizio.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio richiamata dal giudice per l'esecuzione delle obbligazioni a carico delle amministrazioni.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verifica giudiziale della corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o insufficienza finanziaria; dispone al più di una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, non sull'an e sul quando.
  • L'inottemperanza sussiste quando, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo giudiziale, l'amministrazione non dimostri l'adempimento e non fornisca una giustificazione dell'inerzia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine assegnato, previa richiesta dell'interessato e verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, ma richiede la sussistenza dei relativi presupposti; il giudice può riservarne l'eventuale applicazione a una fase successiva in caso di perdurante mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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