Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1854/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento Prot. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- - notificato in data 24.01.2026, mediante il quale è stata rigettata la domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore in lavoro subordinato spedita tramite kit postale in data 16.09.2023 assicurata n. 055984395547 dal signor -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ed ogni altro provvedimento presupposto o successivo a quello sopraindicato;

Giustizia amministrativa202601047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne e successivamente affidato ai servizi sociali, ha impugnato il provvedimento della Questura che aveva respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era fondato esclusivamente sulla mancata allegazione del parere favorevole del competente Comitato ministeriale. Il ricorrente aveva tempestivamente richiesto il parere, ma il Comitato aveva comunicato di non poterlo esprimere per insufficienza degli elementi informativi. Sono state dedotte censure contro la qualificazione del parere come indefettibile e vincolante, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere a una valutazione autonoma e complessiva della posizione personale, lavorativa e sociale dell’interessato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998 individui tassativamente i presupposti per la conversione, distinguendo tra minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, per i quali è previsto il previo parere del Comitato ministeriale, e minori ammessi per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Il parere ministeriale non ha carattere vincolante: la decisione sulla conversione spetta alla Questura, che deve valutare autonomamente tutti gli elementi rilevanti, tra cui inserimento lavorativo, situazione alloggiativa, condotta civile e sociale e assenza di pericolosità sociale. La mancata espressione del parere, anche alla luce della modifica normativa che ha eliminato l’inciso secondo cui tale mancato rilascio non poteva legittimare il diniego, non rende legittimo il rigetto automatico, poiché il testo vigente non attribuisce al parere carattere vincolante. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Il testo vigente non attribuisce carattere vincolante al parere ministeriale.

    La disposizione prevede i presupposti tassativi per la conversione del permesso rilasciato al minore non accompagnato, ma il parere ministeriale, pur previsto per determinate categorie, non vincola la Questura, cui spetta la valutazione complessiva e la decisione finale.

  • art. 2 l. 4 maggio 1983, n. 184

    È richiamato quale presupposto dell'affidamento rilevante ai fini della conversione del permesso di soggiorno.

  • art. 52 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    È richiamato in relazione al registro degli enti abilitati alla gestione dei progetti di integrazione sociale e civile.

  • d.l. n. 20/2023

    La modifica che ha soppresso l'inciso relativo al mancato rilascio del parere non ha attribuito al parere stesso carattere vincolante.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, in presenza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il parere del competente organo ministeriale previsto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a un minore straniero non accompagnato non ha carattere vincolante, sicché la decisione finale spetta alla Questura.
  • La mancata espressione del parere ministeriale non consente, di per sé, di respingere la domanda di conversione del permesso di soggiorno: l’amministrazione dell’Interno deve comunque svolgere una valutazione autonoma e complessiva della posizione dell’interessato.
  • Nella valutazione della conversione devono essere considerati, oltre al parere ministeriale ove disponibile, tutti gli elementi rilevanti della situazione concreta, tra cui l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa, la condotta civile e sociale e l’assenza di pericolosità sociale.
  • La soppressione normativa dell’inciso secondo cui il mancato rilascio del parere non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo non implica che il parere ministeriale sia diventato vincolante, poiché tale effetto non è previsto dal testo vigente dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.