Cassazione Penale, Sentenza n. 30302/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un soggetto condannato dal Tribunale per l’indebito utilizzo di una carta di pagamento altrui, perché, al fine di trarne profitto, aveva effettuato cinque pagamenti per l’acquisto di dodici bottiglie di alcolici per complessivi euro 123,00, utilizzando senza esserne titolare una carta Postepay intestata a una terza persona. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, rilevando che le censure erano formulate in modo generico e promiscuo, senza reale confronto con la sentenza di primo grado sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto erronea applicazione della legge processuale e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni dell’inammissibilità dell’appello e che, riletti gli atti, non risultassero prove sufficienti della responsabilità. Ha inoltre lamentato che non fosse stato provato uno scontro fisico con la persona offesa e che le sue condizioni di disagio avrebbero dovuto indurre a una pena più mite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’unico motivo fosse manifestamente infondato perché, da un lato, si limitava ad affermare in modo assertivo l’assenza di adeguata motivazione della Corte d’appello, senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità; dall’altro lato, le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
Norma incriminatrice contestata per l’indebito utilizzo di carta di pagamento altrui al fine di trarne profitto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
Le censure che mirano a una rivalutazione del merito e delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità.
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti che la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso non può limitarsi a riproporre censure generiche o assertive, ma deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, specie quando l’inammissibilità dell’appello sia stata dichiarata per difetto di specificità dei motivi.
- È inammissibile in sede di legittimità la doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione o dell’erronea applicazione della legge processuale, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio.
- La contestazione della declaratoria di inammissibilità dell’appello richiede l’indicazione concreta delle ragioni per cui i motivi di gravame sarebbero stati specifici e autosufficienti; la mera contrapposizione di una lettura alternativa degli atti non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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