Cassazione Penale, Sentenza n. 22605/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello: Vandale Rodriguez deduce la violazione e erronea applicazione dell'art.20-bis c.p. e l'omessa motivazione circa la richiesta difensiva di applicazione di pena sostitutiva (detenzione domiciliare). Nuccitelli denuncia (1) errata valutazione della prova e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e della funzionalità dell'arma; (2) doglianze analoghe sulla valutazione probatoria; (3) che, essendo stato dichiarato prescritto il reato ritenuto il più grave (ricettazione), la prescrizione doveva estendersi anche agli altri reati uniti per continuazione e che la pena inflitta è eccessiva e sproporzionata nonostante la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la responsabilità penale e le statuizioni di merito sui profili di fatto e di colpa nella sostanza (respinti i motivi di Nuccitelli relativi alla valutazione della prova), ha ritenuto prescritta la ricettazione come già dichiarato dalla Corte territoriale (su cui non è consentito sindacare in questa sede), ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (pena) per entrambi gli imputati e, per Vandale Rodriguez, anche in relazione all'omessa valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare). La Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio limitato alla determinazione della pena (con indicazione della pena base per il reato più grave e degli aumenti per la continuazione) e, per Vandale, per riesaminare esplicitamente la richiesta di pena sostitutiva. Per il resto i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
Codice penale, art.110
Concorso di persone nel reato; utilizzato per collegare le condotte degli imputati come partecipi dei reati loro ascritti
Legge 7 gennaio 1895 (norme su armi), artt. 2 e 7
Norme sulla detenzione e porto di armi; contestata la detenzione illegale dell'arma
Codice penale, art.648
Ricettazione: norma cui si riferisce il reato ritenuto più grave e poi dichiarato prescritto dalla Corte territoriale
Codice penale, art.697
Detenzione di munizioni: norma utilizzata per contestare la presenza delle cartucce
Codice penale, art.20-bis
Norma richiamata dalla ricorrente Vandale Rodriguez in relazione all'applicazione di misure sostitutive della pena; la Corte ha rilevato omissione di pronuncia sulla richiesta difensiva
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di cassazione richiamati dai ricorrenti relativi a vizio di motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale
Disp. att. cod. proc. pen., art.173
Limiti alla riproduzione dei motivi di impugnazione in cassazione; indicato in relazione all'esposizione del motivo della ricorrente
Codice di procedura penale, art.587, comma 1
Effetto estensivo dell'annullamento non strettamente personale: l'annullamento relativo al trattamento sanzionatorio produce effetti anche nei confronti dell'altro imputato
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n.22471/2015 e altri precedenti citati)
Principi richiamati: regole sulla determinazione della pena in caso di reato continuato (obbligo di indicare la pena base per il reato più grave e gli aumenti per i reati 'satellite'); limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e sul travisamento della prova
Massime di principio
- In caso di reati riuniti per continuazione, il giudice che determina la pena deve motivare esplicitamente quale reato ha ritenuto il più grave, indicare la pena base relativa e motivare gli aumenti applicati per la continuazione; l'omissione di tali indicazioni comporta annullamento con rinvio del profilo sanzionatorio
- Se la difesa chiede l'applicazione di una pena sostitutiva (es. detenzione domiciliare), la corte d'appello deve pronunciarsi espressamente o implicitamente su tale istanza: l'omessa valutazione formale della richiesta è vizio che giustifica l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti e delle prove da parte dei giudici di merito è molto limitato: gli errori di valutazione sono rilevabili solo se il travisamento è tale da disarticolare l'intera motivazione e risultare macroscopico 'ictu oculi'; non è consentita una semplice rivalutazione critica degli stessi elementi di prova
- La prescrizione dichiarata per il reato ritenuto più grave non produce automaticamente effetti chiari sugli altri reati uniti per continuazione: il giudice deve esplicitare il ragionamento e l'operazione matematica sul calcolo della pena residua o sull'estensione della prescrizione
- L'annullamento relativo al trattamento sanzionatorio può estendersi ai coimputati quando il motivo non è strettamente personale (art.587 c.p.p.), comportando il rinvio per un nuovo esame della pena anche per gli altri soggetti coinvolti
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