Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1030/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - della missiva pec inps del 17.05.2023 in cui si precisa che i sei scatti sono valutabili in buonuscita unicamente per gli iscritti collocati a riposo per limite di età ordinamentale, invalidità e decesso; -del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, (prot. 76599 del 28 febbraio 2022) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; PER L'ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: missiva INPS del 17 maggio 2023 e prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non includevano i sei scatti stipendiali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione dell’INPS che limitava la valutabilità dei sei scatti stipendiali ai fini della buonuscita ai soli iscritti collocati a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale, invalidità o decesso, nonché il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’INPS ha rappresentato di avere adottato, in autotutela, un provvedimento in data 19 gennaio 2026, con il quale ha accolto le domande del ricorrente e disposto il ricalcolo del TFS includendo i sei scatti stipendiali. Il ricorrente non ha contestato tale sopravvenienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento di autotutela dell’INPS aveva integralmente soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio, facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti e l’interesse alla prosecuzione del processo. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa alla spettanza dei sei scatti stipendiali. Le spese di lite sono state compensate, considerata la celerità dell’autotutela, la stratificazione normativa e il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale, con rimborso del contributo unificato in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha esaminato il merito per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Norma invocata dal ricorrente quale ulteriore fondamento della pretesa di ricalcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, venuta meno la posizione di contrasto e l’interesse delle parti alla prosecuzione, viene meno anche l’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per disporre il rimborso del contributo unificato in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno sia la posizione di contrasto sia l’interesse alla decisione di merito.
  • Quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta in autotutela durante il processo, il giudice amministrativo non deve pronunciarsi sul merito della legittimità degli atti originariamente impugnati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta valutando, tra l’altro, la tempestività dell’autotutela amministrativa, la complessità e stratificazione della disciplina applicabile e il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale; resta dovuto il rimborso del contributo unificato secondo legge.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.