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Sentenza

Sentenza n. 6841/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l''annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202302923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali attuativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i successivi provvedimenti regionali e provinciali di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi relativi alla determinazione e all'attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, deducendone la palese e insanabile illegittimità. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, lamentandone l'illegittimità derivata dagli atti ministeriali originariamente impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell'art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. L'impresa ha effettuato tale versamento a favore delle Regioni e delle Province autonome che ne avevano fatto richiesta e, con memoria del 27 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, dopo aver versato la quota ridotta del 25 per cento prevista dalla disciplina sopravvenuta, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il giudice ha quindi definito la controversia in rito, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro i decreti ministeriali, gli atti presupposti e i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quote di ripiano poste a loro carico

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato dall'art. 7 d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale

    La disciplina sopravvenuta consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano; nel caso concreto, il versamento e la dichiarazione della ricorrente hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicata allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire integralmente la propria posizione mediante il versamento di una quota ridotta dell'importo controverso e il ricorrente effettua tale versamento dichiarando di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente dopo il venir meno dell'utilità concreta della pronuncia impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro l'atto impugnato e determina la definizione del giudizio in rito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente a una disciplina normativa sopravvenuta e alla definizione della posizione del ricorrente, le spese di giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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