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Sentenza

Sentenza del 07/01/2021 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF - corresponsione emolumenti arretrati - tassazione separata e/o in via ordinaria - criteri di differenziazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sulla qualificazione fiscale di emolumenti assimilati a redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione: l'Amministrazione li aveva trattati come "redditi arretrati" soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art.17 co.1 lett. b) TUIR; il contribuente contestava tale qualificazione sostenendo che il ritardo nella corresponsione era fisiologico rispetto alla natura del rapporto e alle procedure necessarie per la quantificazione/qualificazione degli emolumenti.

La decisione

Il giudice ha dato ragione al contribuente: ha ritenuto che, se il ritardo nella corresponsione è la naturale conseguenza delle caratteristiche del rapporto e di procedure necessarie per determinare l'ammontare (es. verifiche, calcoli complessi, approvazioni formali), gli emolumenti non sono da considerare "redditi arretrati" ai fini dell'art.17 TUIR e quindi non sono imponibili con la tassazione separata prevista per gli arretrati. Di conseguenza è stata disposta la revisione del trattamento fiscale con applicazione del regime ordinario (imposizione nell'anno di percezione secondo le norme ordinarie), con conseguente ricalcolo dell'imposta.

Norme richiamate

  • art. 17 co.1 lett. b) TUIR

    La norma sulle "tassazione separata" degli arretrati va interpretata distinguendo i veri redditi arretrati (pagamenti ritardati per cause anomale o riferibili a più periodi) dalle somme il cui pagamento nell'anno successivo è fisiologicamente dovuto alla natura del rapporto o a procedure necessarie per la determinazione; in quest'ultimo caso non si applica la tassazione separata.

Massime di principio

  • Per qualificare un'emolumento come "arretrato" ai fini dell'art.17 TUIR bisogna verificare se il ritardo nella corresponsione è straordinario/anteriore o invece fisiologico rispetto alla natura del rapporto.
  • Se il ritardo è la conseguenza normale di procedure necessarie per quantificare o qualificare l'emolumento (calcoli complessi, approvazioni, verifiche amministrative o contrattuali), la somma non è arretrato e va trattata con il regime ordinario nell'anno di percezione.
  • La prova della "fisiologicità" del ritardo grava sul contribuente: documentazione (contratti, regolamenti interni, comunicazioni, verbali di calcolo, tempistiche caratteristiche del rapporto) è essenziale per dimostrare che il posticipo è ordinario.
  • In assenza di prova che il ritardo sia fisiologico, l'Amministrazione può legittimamente qualificare i versamenti come arretrati e applicare la tassazione separata.
  • Per evitare contestazioni, il contribuente dovrebbe produrre in sede amministrativa o contenziosa la documentazione che dimostra le procedure e i termini ordinari di pagamento; l'Amministrazione, dal canto suo, deve motivare perché il ritardo sia anomalo.
  • Prassi applicativa consigliata: analizzare la natura del rapporto, verificare eventuali regolamenti/procedure che giustifichino il ritardo, e in caso di dubbio richiedere interpelli o documentare i criteri di calcolo per ridurre il rischio di tassazione separata.

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