Sentenza del 07/01/2021 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - corresponsione emolumenti arretrati - tassazione separata e/o in via ordinaria - criteri di differenziazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla qualificazione fiscale di emolumenti assimilati a redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione: l'Amministrazione li aveva trattati come "redditi arretrati" soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art.17 co.1 lett. b) TUIR; il contribuente contestava tale qualificazione sostenendo che il ritardo nella corresponsione era fisiologico rispetto alla natura del rapporto e alle procedure necessarie per la quantificazione/qualificazione degli emolumenti.
La decisione
Il giudice ha dato ragione al contribuente: ha ritenuto che, se il ritardo nella corresponsione è la naturale conseguenza delle caratteristiche del rapporto e di procedure necessarie per determinare l'ammontare (es. verifiche, calcoli complessi, approvazioni formali), gli emolumenti non sono da considerare "redditi arretrati" ai fini dell'art.17 TUIR e quindi non sono imponibili con la tassazione separata prevista per gli arretrati. Di conseguenza è stata disposta la revisione del trattamento fiscale con applicazione del regime ordinario (imposizione nell'anno di percezione secondo le norme ordinarie), con conseguente ricalcolo dell'imposta.
Norme richiamate
art. 17 co.1 lett. b) TUIR
La norma sulle "tassazione separata" degli arretrati va interpretata distinguendo i veri redditi arretrati (pagamenti ritardati per cause anomale o riferibili a più periodi) dalle somme il cui pagamento nell'anno successivo è fisiologicamente dovuto alla natura del rapporto o a procedure necessarie per la determinazione; in quest'ultimo caso non si applica la tassazione separata.
Massime di principio
- Per qualificare un'emolumento come "arretrato" ai fini dell'art.17 TUIR bisogna verificare se il ritardo nella corresponsione è straordinario/anteriore o invece fisiologico rispetto alla natura del rapporto.
- Se il ritardo è la conseguenza normale di procedure necessarie per quantificare o qualificare l'emolumento (calcoli complessi, approvazioni, verifiche amministrative o contrattuali), la somma non è arretrato e va trattata con il regime ordinario nell'anno di percezione.
- La prova della "fisiologicità" del ritardo grava sul contribuente: documentazione (contratti, regolamenti interni, comunicazioni, verbali di calcolo, tempistiche caratteristiche del rapporto) è essenziale per dimostrare che il posticipo è ordinario.
- In assenza di prova che il ritardo sia fisiologico, l'Amministrazione può legittimamente qualificare i versamenti come arretrati e applicare la tassazione separata.
- Per evitare contestazioni, il contribuente dovrebbe produrre in sede amministrativa o contenziosa la documentazione che dimostra le procedure e i termini ordinari di pagamento; l'Amministrazione, dal canto suo, deve motivare perché il ritardo sia anomalo.
- Prassi applicativa consigliata: analizzare la natura del rapporto, verificare eventuali regolamenti/procedure che giustifichino il ritardo, e in caso di dubbio richiedere interpelli o documentare i criteri di calcolo per ridurre il rischio di tassazione separata.
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