Sentenza n. 256/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 22.11.2024 e notificato in data 11.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato, per cause non imputabili alla propria volontà e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Nel frattempo aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con altro datore e aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva comunque rigettato l’istanza, ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta. Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la sua posizione, anche ai fini del rilascio di un titolo per attesa occupazione o comunque tenendo conto del nuovo rapporto di lavoro instaurato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l’automatismo applicato dalla Questura, secondo cui la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario impedirebbe di per sé il rilascio di un valido titolo di soggiorno. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l’ingresso era regolare, il mancato perfezionamento del rapporto originario non risultava imputabile al lavoratore e dagli atti emergeva l’instaurazione di un nuovo rapporto subordinato con altro datore. La Questura aveva omesso di valutare tali circostanze, limitandosi a constatare l’assenza del datore originario; il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione alla luce di tali principi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all’Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, senza automatismi fondati sul solo venir meno del rapporto lavorativo originario.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del titolo di soggiorno; la decisione si fonda specificamente sulla necessità di applicare la valutazione individualizzata prevista dall’art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per il nulla osta al lavoro stagionale sulla base del quale era stato rilasciato il visto d’ingresso.
Massime di principio
- La mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé e automaticamente, ragione ostativa al rilascio del titolo di soggiorno, quando il mancato perfezionamento del rapporto non sia imputabile al lavoratore straniero.
- In presenza di ingresso regolare per lavoro stagionale, l’Amministrazione deve valutare concretamente e individualmente la posizione dello straniero, considerando la sua condotta complessiva, la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario e le circostanze sopravvenute durante il soggiorno.
- L’instaurazione documentata di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della regolarizzazione della posizione dello straniero e non può essere ignorata mediante la mera constatazione dell’assenza del datore originario.
- Il diniego del titolo di soggiorno deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e deve essere sorretto da un’istruttoria e da una motivazione riferite alla situazione concreta dell’interessato.
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