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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01555/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto aveva domandato in primo grado che fosse accertato l'acquisto per usucapione di un terreno sito in un comune siciliano, deducendo di averlo posseduto da oltre vent'anni, sommando il proprio possesso a quello dei genitori, in modo continuo e non contestato. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l'usucapione limitatamente a una porzione del fondo. In appello l'ente proprietario aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, perché la corte territoriale aveva ritenuto provato che il bene era stato concesso in affitto a un terzo e che il proprietario aveva reagito contro un'occupazione abusiva, quindi senza perdere il possesso; inoltre aveva considerato che la coltivazione del fondo e il pascolo non bastassero a dimostrare un possesso uti dominus. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe pronunciato ultra/extrapetita valorizzando eccezioni del proprietario basate su elementi meramente formali e comunque incompatibili con la tolleranza mostrata dall'ente, nonché con una asserita ammissione di non avere interesse a contrastare l'uso di fatto del terreno; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 345 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 91 c.p.c. e 24 Cost., contestando la liquidazione delle spese effettuata in appello sulla base del valore della causa dichiarato dall'appellante e ritenendo che ciò introducesse un mutamento della domanda e un valore diverso da quello considerato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità; inoltre ha rilevato che la censura non colpiva entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva negato l'usucapione sia perché la coltivazione e il pascolo non integravano di per sé possesso ad usucapionem, sia perché mancava la prova del possesso utile in capo all'attore. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il valore della causa immobiliare ai fini delle spese va determinato dal giudice in base alla domanda e ai criteri dell'art. 15 c.p.c., nel quadro della regola generale dell'art. 10 c.p.c.; la corte d'appello aveva quindi correttamente liquidato le spese considerando il valore della controversia. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e anche alle somme aggiuntive ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., oltre al contributo unificato supplementare.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte osserva invece che la domanda di usucapione è stata respinta per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi la proponeva.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte rileva che la censura in realtà tendeva a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte non vi ravvisa violazione, poiché la decisione d'appello si fondava su rationes autonome interne al thema decidendum.

  • art. 2909 c.c.

    citato nel primo motivo senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nella motivazione.

  • art. 1167 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo con riferimento a una pretesa mutatio libelli in appello; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    citato nel secondo motivo; la Corte ritiene la censura manifestamente infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese, che seguono la soccombenza.

  • art. 24 Cost.

    citato dal ricorrente nel secondo motivo senza che la Corte vi fondi una specifica statuizione.

  • art. 15 c.p.c.

    indicato come criterio di determinazione del valore della causa relativa a beni immobili ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato come regola generale secondo cui il valore della causa si determina in base alla domanda.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori, con funzione deterrente e sanzionatoria nel procedimento accelerato.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a un'ulteriore somma, in coerenza con la disciplina deterrente del rito accelerato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento di definizione accelerata e della proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla.
  • Ai fini dell'usucapione non basta la mera coltivazione del fondo o il pascolo se tali attività sono compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario; occorre un comportamento inequivoco di signoria sul bene, idoneo a escludere i terzi.
  • L'onere di provare il possesso utile all'usucapione grava su chi ne invoca l'accertamento.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto beni immobili, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese è determinato dal giudice in base alla domanda e ai criteri legali di valore, non in modo discrezionale svincolato dal petitum.
  • Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la condanna ex art. 96 c.p.c. ha funzione anche deterrente e sanzionatoria rispetto all'uso defatigatorio del processo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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