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Parere

Parere n. 1033/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal sig. Alessandro D'Antuono;

Giustizia amministrativa201208214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 e del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, concernenti la formazione iniziale dei docenti e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento di atti generali relativi, da un lato, all'introduzione del Tirocinio Formativo Attivo per la formazione iniziale degli insegnanti e, dall'altro, all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, con particolare riferimento all'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province. L'amministrazione aveva eccepito la parziale tardività del ricorso e la mancata notifica ad almeno un controinteressato, sostenendo comunque l'infondatezza nel merito. La questione decisiva esaminata dalla Sezione ha riguardato la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro atti generali e regolamentari che, secondo il Consiglio di Stato, non avevano prodotto una lesione concreta e attuale. Non risultava infatti che il ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di collocazione deteriore, successivamente impugnato.

Il parere

La Sezione ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione e, in particolare, dell'interesse concreto e attuale a ricorrere. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti generali destinati a disciplinare procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie. Le previsioni contestate non impedivano l'inserimento, ma potevano incidere soltanto sul posizionamento degli aspiranti, la cui concreta lesività sarebbe stata verificabile solo dopo la partecipazione alla procedura, la valutazione dei titoli e l'adozione della graduatoria. Non risultando né la partecipazione del ricorrente alla procedura né l'impugnazione di un collocamento deteriore, il ricorso diretto contro gli atti generali è stato ritenuto privo di interesse. La Sezione ha inoltre rilevato che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito al precedente parere dell'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009. Tale disposizione, introducendo retroattivamente una disciplina derogatoria dell'inserimento "a pettine", era stata ritenuta lesiva dell'art. 3 Cost.; la regola ordinaria dell'inserimento secondo punteggio risultava così confermata.

Osservazioni

Interesse a ricorrere contro atti generali

Regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producano una lesione immediata delle posizioni soggettive dei destinatari. Quando la lesione è soltanto potenziale o futura, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto applicativo concretamente lesivo.

Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo

Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione, eventualmente mediante motivi aggiunti.

Mancata prova della partecipazione e del pregiudizio concreto

Nel caso esaminato non risultavano né la domanda di inserimento o conferma in graduatoria né un provvedimento di collocazione deteriore conseguente alla valutazione dei titoli. Le censure relative all'attribuzione del punteggio non erano pertanto sufficienti a dimostrare un interesse concreto e attuale.

Annullamento già intervenuto del d.m. n. 42 del 2009

Il d.m. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua a seguito del precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011, fondato sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata dall'amministrazione in relazione alla notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.

  • art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006

    Ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità.

    La disposizione è posta alla base della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, nell'ambito delle misure dirette a fronteggiare il precariato storico.

  • art. 2, comma 416, legge n. 244/2007

    È indicata quale base normativa del d.m. n. 249 del 2010 sulla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti.

  • d.m. n. 249 del 10 settembre 2010

    Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

    L'atto ha introdotto, tra l'altro, il Tirocinio Formativo Attivo, corso con frequenza obbligatoria ed esame finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

  • d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009

    Norme per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.

    L'atto disciplinava anche l'inserimento in altre graduatorie provinciali dopo l'ultima posizione della III fascia, previsione poi annullata in parte qua.

  • art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009

    La disposizione interpretativa, dichiarata costituzionalmente illegittima, introduceva retroattivamente una disciplina derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento secondo punteggio nelle graduatorie.

  • art. 3 Costituzione

    La Corte costituzionale ha ritenuto violato il principio di uguaglianza dalla disciplina retroattiva e derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009.

  • art. 120, primo comma, Costituzione

    La regola dell'inserimento secondo punteggio è stata collegata anche alla necessità di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

  • art. 2, comma 416, legge n. 244/2007

    È indicata quale base normativa del d.m. n. 249 del 2010 sulla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti.

Massime di principio

  • Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili soltanto quando una loro disposizione produca una lesione immediata e attuale; se la lesione è meramente potenziale, l'interesse a ricorrere nasce con l'atto applicativo concretamente lesivo.
  • Quando un atto generale disciplina una procedura concorsuale o selettiva, il soggetto che intenda contestarne le regole deve, di regola, partecipare alla procedura e impugnare l'esito o l'atto applicativo che concretizza il pregiudizio, anche mediante motivi aggiunti.
  • La mera possibilità che una disciplina incida negativamente sul punteggio o sul posizionamento di un aspirante non dimostra un interesse concreto e attuale se non risultano la partecipazione alla procedura, la valutazione dei titoli e l'effettiva adozione di un provvedimento pregiudizievole.
  • Una disciplina retroattiva e derogatoria rispetto alla regola ordinaria dell'inserimento nelle graduatorie, qualificata formalmente come interpretativa ma avente portata innovativa, può essere dichiarata illegittima per violazione dell'art. 3 Cost.; resta applicabile la regola dell'inserimento secondo il punteggio maturato.

Impugnazione di atti generali sulle graduatorie a esaurimento e sulla formazione iniziale dei docenti

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un docente contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il ricorso riguardava una nota direttoriale, il d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti e il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 sull'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.

Premesse procedurali

L'amministrazione aveva segnalato la possibile tardività parziale del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, concludendo comunque per l'infondatezza nel merito. Nel 2014 la Sezione aveva richiesto una relazione istruttoria integrativa sulla data di notificazione del ricorso all'amministrazione e su ogni altro elemento utile. Poiché tale integrazione non era pervenuta, la Sezione ha ritenuto di poter decidere sulla base degli atti già disponibili.

Contenuto degli atti impugnati

Il d.m. n. 249 del 2010 disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244/2007. Il ricorrente contestava in particolare l'introduzione del Tirocinio Formativo Attivo, corso con frequenza obbligatoria ed esame finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il d.m. n. 42 del 2009 disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il biennio 2009/2011. Il ricorrente censurava la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione della III fascia, secondo il meccanismo dell'inserimento "in coda", senza tener conto del punteggio maturato.

Interesse a ricorrere contro atti generali

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando ledono immediatamente le posizioni soggettive dei destinatari. Se invece la lesione è soltanto potenziale o futura, l'interesse a ricorrere si consolida soltanto con l'adozione di un atto applicativo.

Il principio è stato riferito anche agli atti che costituiscono la lex specialis di una procedura concorsuale o selettiva. In tale ipotesi il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, per differenziare la propria posizione da quella della generalità dei cittadini, e deve impugnare l'atto successivo che concretizza la lesione, eventualmente mediante motivi aggiunti. La Sezione ha richiamato, sul punto, l'Adunanza plenaria n. 4 del 26 aprile 2018 e altra giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Applicazione al caso concreto

Secondo la Sezione, le disposizioni contestate non impedivano l'inserimento nelle graduatorie e non avevano carattere espulsivo. Esse potevano incidere soltanto sul posizionamento degli aspiranti, la cui concreta entità sarebbe stata conoscibile dopo la valutazione dei titoli del ricorrente e degli altri candidati.

Dagli atti non risultava però che il ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure l'adozione di un provvedimento concretamente pregiudizievole, quale una collocazione deteriore, né la sua impugnazione. Le censure erano rimaste concentrate sull'atto generale e sull'attribuzione del punteggio, senza la prova della partecipazione alla procedura e della concreta lesione.

La Sezione ha quindi ritenuto insussistente l'interesse concreto e attuale necessario per la proposizione del ricorso straordinario.

Precedente annullamento del d.m. n. 42 del 2009

La Sezione ha inoltre osservato che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito al parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.

Il precedente parere si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009, introdotto dalla legge di conversione n. 167/2009. La Corte aveva ravvisato una violazione dell'art. 3 Cost., poiché la disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, aveva portata innovativa e retroattiva e introduceva per un biennio una disciplina derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento secondo punteggio.

La disciplina ordinaria dell'inserimento "a pettine" è stata inoltre collegata all'art. 120, primo comma, Cost., nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, principalmente per difetto di interesse concreto e attuale a ricorrere contro gli atti generali impugnati.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicità

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